Controlli e liti

Rottamazione più ampia per tasse e multe dei Comuni

Gli enti locali potranno deliberare la definizione anche per le ingiunzioni. Chance anche per lo stralcio dei carichi fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015

di Giovanni Parente

Tregua fiscale più ampia per gli importi non riscossi dei Comuni e degli altri enti locali. Con le modifiche approvate tra la notte di martedì e mercoledì dalle commissioni Affari sociali e Finanze della Camera al decreto Bollette (Dl 34/2023), come anaticipato dall’articolo di Andrea Carli e Marco Mobili sul sito del Sole 24 Ore, si allarga la possibilità di estendere la rottamazione quater e lo stralcio fino a mille euro (rispettivamente secondo il quadro definito dalla manovra 2023) di tasse e multe che i Comuni riscuotono in proprio o di cui hanno affidato la riscossione a un concessionario privato iscritto all’albo del ministero dell’Economia. Un potenziale (visto che la scelta se aderire o meno spetterà sempre al singolo ente) fortemente atteso dai contribuenti che erano stati raggiunti da atti, come ad esempio l’ingiunzione di pagamento, non ricompresi nel perimetro delle due sanatorie sulle cartelle. Tutto questo mentre è approdato in «Gazzetta» il Dl 51/2023 che, tra l’altro, prevede il differimento delle domande di rottamazione quater ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) entro il 30 giugno 2023.

L’ok delle commissioni alle modifiche al Dl Bollette (il testo è atteso in Aula della Camera il 17 maggio per completare la prima lettura e passare poi al Senato) è arrivato sulle riformulazioni di emendamenti presentati da Fratelli d’Italia e Lega. In un clima in cui tanto dal Pd quanto dal M5S sono arrivate critiche alla maggioranza per la mancata approvazione di correttivi su cui era stata raggiunta un’intesa di massima con le forze di opposizione.

Tornando alle due sanatorie, il possibile allargamento della rottamazione relativa ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, come anticipato, passa sempre e comunque dalla volontà di adesione da parte degli enti territoriali. Spetterà, infatti, a una delibera (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Bollette) indicare il numero di rate e le scadenze, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di aderire alla definizione agevolata, i termini per la presentazione dell'istanza. Istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento ma anche l’impegno a rinunciare ai contenziosi eventualmente pendenti a riguardo. La delibera dovrà indicare il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza. Come per la rottamazione nei confronti dell’agente pubblico della riscossione, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza (che sono sospesi a seguito della domanda) per il recupero delle somme oggetto della richiesta. In questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale dovuto.

Ma la modifica inserita nella conversione del decreto Bollette ricomprende che la possibilità di decidere per lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), affidati alla riscossione dal 2000 al 2015, anche in questo caso per le ipotesi di recupero in proprio con ingiunzione o delegato ad agenti privati iscritti nell’albo del Mef. Con la chance di agganciarsi all’opportunità (che era prevista fino al 31 marzo per chi riscuote con ruolo) di decidere anche per lo stralcio integrale dei mini-carichi.

In ogni caso le delibere adottate ia per la rottamazione sia per lo stralcio dei mini-carichi dagli enti territoriali diventeranno efficaci con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale e saranno trasmessi al dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023 ai soli fini statistici e all’eventuale affidatario entro il 30 giugno 2023.

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