La Consulta censura le regole Imu: sfavoriscono le famiglie
L’ordinanza 94/2022 spiega perché la Corte ha rimesso davanti a se stessa la questione di costituzionalità
Il contenzioso pregresso sulle restrizioni all'esenzione Imu per i nuclei familiari “divisi” in Comuni diversi sta per trovare soluzione (si vedano anche l’intervento di Enrico De Mita «L’Imu alla Consulta: il diritto tributario deve rifarsi alla Carta» e l’intervento di Paola Coppola «Sull’esenzione Imu ancora tante le questioni aperte»): dopo l’inusuale scelta di annunciare un’ordinanza di “autorimessione” (si veda il precedente articolo «Imu, i dubbi della Consulta sui limiti all’esenzione per nucleo familiare»), la Consulta ha depositato il testo dell’ordinanza 94/2022, che sembra piuttosto esplicita su quello che sarà l’esito del giudizio vero e proprio.
La vicenda si è sviluppata essenzialmente a seguito della scelta della Cassazione, contrassegnata da una certa cavillosità e in contrasto con lo stesso Mef che ha affermato il principio (ormai superato dal Dl 146/2021 che però è in vigore solo dal 21 dicembre 2021) per cui (a differenza della precedente disciplina dell'Ici) l’esenzione spetterebbe solo alla casa in cui la famiglia ha la sua residenza e dimora abituale. Quindi, se due coniugi (non separati) abitano in due Comuni diversi, anche per ragioni di lavoro, l’esenzione non spetterebbe su nessuna casa perché non esiste un'unica dimora per tutto il nucleo familiare. A differenza del caso in cui i due “pezzi” del nucleo familiare risiedano nello stesso Comune, dove invece la norma prevede che l’esenzione spetti comunque su uno degli immobili. La conversione del Dl 146/2021 ha rimediato all'orientamento consolidato della Cassazione ma rimane aperto molto contenzioso e la Ctp di Napoli, in sostanza, nel rimettere alla Corte costituzionale la questione (ordinanza 1985/2021) ha bocciato l’interpretazione della Cassazione, perché portava a una palese differenza di trattamento tra i nuclei familiari “separati” ma residenti nello stesso Comune e quelli che avevano un componente in un altro Comune.
La Consulta ha già dato un segno di come trattare la questione proprio sollevando «davanti a se stessa la questione di costituzionalità» e comunicando, via ufficio stampa, le sue perplessità dopo la Camera di consiglio dell’11 aprile scorso, anticipando la considerazione che il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'Imu) ma anche del suo nucleo familiare potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.
Nelle motivazioni dell’ordinanza 94/2022 depositata ieri, la Consulta evidenzia la non manifesta infondatezza della questione in relazione agli articoli. 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione. Tra i motivi della Corte vanno evidenziati «può dubitarsi dell'esistenza di un ragionevole motivo di differenziazione tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare, quando, come spesso accade nell'attuale contesto, effettive esigenze comportino la fissazione di differenti residenze anagrafiche e dimore abituali». E «che, infine, in riferimento all'art. 31 Cost., potrebbe ritenersi che la disciplina in oggetto non agevoli «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi», ma anzi comporti per i nuclei familiari un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto».