Imposte

Illegittimo il piano finanziario Tari che non indica gli scostamenti rispetto all'anno precedente

di Giuseppe Debenedetto


È illegittimo il piano finanziario della tassa rifiuti (Tari) che non indica gli scostamenti rispetto all'anno precedente. Lo ha stabilito il Tar Bari con la sentenza n. 869 del 13 giugno 2018 annullando una delibera comunale di approvazione del piano finanziario Tari 2017.

Il piano finanziario costituisce l'atto propedeutico alla determinazione delle tariffe Tari e deve contenere il programma degli interventi economici e ambientali per affrontare la gestione del servizio rifiuti (costi, investimenti, strutture e attrezzature disponibili, risorse finanziarie, eccetera). Fa parte della «triade» provvedimentale della Tari (regolamento, piano finanziario, delibera tariffaria) anche se in molti casi il piano finanziario e la delibera tariffaria sono contenuti in un unico provvedimento.

In particolare, oltre alla relazione descrittiva circa l'organizzazione del servizio, il piano finanziario deve contenere un'analisi dei costi del servizio, da coprire integralmente con la Tari. Si tratta di costi che derivano dalle modalità di organizzazione, dagli investimenti effettuati, dalle caratteristiche del territorio, eccetera, che quindi variano da Comune a Comune.

Ciò premesso, la sentenza in commento si inserisce in un ampio filone giurisprudenziale emerso negli ultimi anni sui piani finanziari Tari, in particolare sul fenomeno dei piani finanziari «sintetici». È piuttosto diffusa, infatti, la prassi di adottare piani finanziari contenenti solo dati economici (senza la relazione, le modalità di espletamento del servizio, ecc.) o allegati per estratto (solo 2-3 tabelle, costi e coefficienti) ovvero costituiti da una sola tabella. In altri casi manca la determinazione delle utenze domestiche, la ripartizione dei costi fra fissi e variabili oltre che i dati relativi alla produzione dei rifiuti.

Il caso esaminato dal Tar di Bari riguarda una delibera di approvazione del piano finanziario Tari 2017 che viene impugnata da diversi cittadini-contribuenti, i quali eccepiscono, in particolare, la mancanza degli scostamenti rispetto all'anno precedente e quindi l'omessa motivazione della stessa.

Il Tar accoglie il ricorso evidenziando che il piano finanziario ha imputato determinati costi all'esercizio 2017 omettendo di esporre il dato dell'esercizio 2016, impedendo in radice di giustificare lo scostamento tra i due anni «in termini non solo contabili, mediante un prospetto comparativo, che in specie manca, ma anche in termini economico-gestionali che spieghino perché si è stabilito di affrontare un determinato onere in passato non previsto».

Dalla sentenza emerge ancora che è priva di titolo l'esposizione nel piano finanziario del costo di realizzazione del centro comunale di raccolta, trattandosi di spesa d'investimento in conto capitale non riconducibile ai costi tipici indicati dalla normativa. Privo di titolo è stato anche ritenuto l'importo corrispondente a riduzioni della tariffa per asserite aree non servite, che si traducono in un costo e quindi una maggiore tariffa a carico dei ricorrenti, nonché di tutti i soggetti iscritti a ruolo Tari che non beneficiano di alcuna riduzione. Infine, il Tar ritiene ingiustificata l'omessa indicazione del valore economico derivante dal recupero dei rifiuti riciclabili.

In conclusione il Tar Bari annulla la delibera di approvazione del piano finanziario Tari 2017, con conseguente stravolgimento delle tariffe sui rifiuti. La pronuncia costituisce un ulteriore monito per i comuni affinché prestino particolare attenzione nella redazione del provvedimento propedeutico all'applicazione della Tari.

Per approfondire: GPF Tributi locali 2018 di Giuseppe Debenedetto

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