Imposte

Dl Aiuti-ter, tax credit su energia e gas anche per ottobre e novembre

Ok definitivo del Senato alla legge di conversione del decreto legge 144/2022. Con il Dl Aiuti-quater, in attesa di pubblicazione, il beneficio coprirà dicembre

di Luca Gaiani

Con la conversione in legge del decreto Aiuti-ter (Dl 144/2022), arrivata con il voto finale del Senato, vanno in porto i crediti di imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, mentre si attendono l'estensione al mese di dicembre e l'allungamento al 30 giugno 2023 del termine per la fruizione dei bonus nel modello F24.

Aiuti ter all'ultimo passaggio

Il Dl conferma delle misure di sostegno per i sovra costi di energia elettrica e gas del bimestre ottobre-novembre. Per le imprese a forte consumo di energia elettrica secondo il Dm 21 dicembre 2017 (iscritte all'elenco Csea), il credito di imposta è il 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel bimestre ottobre-novembre (la misura era pari al 20%, 25% e 25%, nel primo, secondo e terzo trimestre). Condizione da verificare è che i costi per kWh della componente energia, calcolati come media del terzo trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% sul medesimo periodo del 2019. Il tax credit è riconosciuto anche per la spesa per l'energia autoprodotta ed autoconsumata nel medesimo bimestre.

Per le imprese non energivore (con contatori di potenza pari o superiori a 4,5 kW), il credito per ottobre e novembre è del 30% (la misura era del 15% per il secondo e il terzo trimestre ma con contatori superiori a 16,5 kW) e si applica alla spesa della componente energetica effettivamente utilizzata. Il prezzo della componente energia, nella media terzo trimestre 2022, deve aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente trimestre 2019.

Bonus gas al 40%

Il Dl 144/2022 attribuisce crediti di imposta del 40% a fronte del costo del gas del bimestre ottobre-novembre 2022 per le imprese sia gasivore (la misura era del 10%, 25%, 25% per i primi tre trimestri 2022) sia non gasivore (contro un 25% per il secondo e il terzo trimestre). Il contributo spetta se il prezzo del gas naturale (media del terzo trimestre 2022 dei prezzi Mi-Gas) ha subito un incremento superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019. L'impresa gasivora è quella che opera nei settori di cui all'allegato 1 del Dm 541/2021 e che nel primo trimestre 2022 ha consumato gas naturale per non meno del 25% del quantitativo riportato nell'articolo 3, comma 1, del medesimo Dm (al netto dei consumi per scopi termoelettrici).

Il Dl Aiuti-ter prevede che i crediti di imposta dei mesi di ottobre e novembre 2022 sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31 marzo 2023. Il testo del Dl Aiuti- quater, in attesa di pubblicazione, dovrebbe portare questo termine (come pure il termine per l'utilizzo dei nuovi crediti di dicembre 2022) al 30 giugno 2023 rendendo più agevole sfruttare integralmente il bonus.

Ottobre e novembre al palo

Per i crediti di ottobre e novembre, la risoluzione 54/E/2022 ha istituito i codici tributo da esporre nel modelli F24: 6983 (energivore), 6984 (gasivore), 6985 (non energivore) e 6986 (non gasivore).

I crediti del bimestre ottobre-novembre sono cedibili con le stesse formalità previste per le cessioni di primi trimestri: si può cedere solo l'intero importo del credito di un dato codice tributo, occorre il visto di conformità e si deve comunicare la cessione all'agenzia delle Entrate. Il cessionario utilizza il credito entro lo stesso termine previsto per il beneficiario. L'attuale modello di comunicazione (approvato con provvedimento del 6 ottobre 2022) si ferma peraltro ai crediti del terzo trimestre (cessione entro il 22 marzo 2023), sicché, ad oggi, non si possono cedere i crediti di ottobre e novembre. I crediti sono trasferibili senza limiti o formalità alla consolidante per il versamento dell'Ires di gruppo (risposta 536/2022).

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