Professione

Crisi d’impresa, elenco esperti precluso all’amministratore giudiziario

Il pronto ordini 30 del Consiglio nazionale dei commercialisti ribadisce la posizione di chiusura del Mef a un quesito dell’Inag

di Federica Micardi

L’attività di amministratore giudiziario non consente l’iscrizione nell’elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi di impresa; analoga preclusione per il professionista chiamato a redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività d’impresa.

Lo chiarisce il Consiglio nazionale con il pronto ordini 30 pubblicato il 7 aprile 2022 nel rispondere a un quesito posto dall’Ordine di Salerno.

Il PO 30 richiama una risposta che il ministero dell’Economia ha fornito all’Inag, Istituto nazionale amministratori giudiziari, a febbraio. In quell’occasione il Mef ha riconosciuto che l’amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale ai sensi dell’articolo 41, Dlgs 159/2011 è tenuto a presentare una relazionein cui esponde la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività insieme a una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività. Il Mef sottolnea però che all’amministratore giudiziario non compete la funzione specifica di assistere l’imprenditore nel risanamento e nella ristrutturazione dell’impresa in crisi, bensì quella di gestire l’impresa sottoposta a sequestro, anche a prescindere da un eventuale stato di crisi o insolvenza, sostituendo - entro specifici limiti - l’imprenditore. Il Ministero fa poi una disamina dell’attività tipica dell’amministratore giudiziario che:

O provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda;

O può affittare l’azienda o un ramo di azienda;

O nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata;

O provvede a convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché adapprovare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell’impresa in stato disequestro.

Questo elenco di attività evidenzia la diversità delle funzioni demandate, da un lato, all’esperto indipendente e, dall’altro, all’amministratore giudiziario scelto tra gli esperti in gestione aziendale.

Il Consiglio nazionale conclude la suo risposta ricordando che il ministero non ritiene fattibile investire la commissione incaricata della nomina dell’esperto indipendente (Dl 118/2021, articolo 3, commma 6), di valutare caso per caso quale sia stato l’esito della gestione demandata all’amministratore giudiziario e se, in particolare, egli abbia o meno risanato l’impresa in crisi a lui eventualmente affidata. Un’analogo ragionamento vale anche per gli attestatori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©