Imposte

Ue, entro il 7 luglio va fatta la lista dei beni con Iva super ridotta

Ogni Stato la deve compilare affinché altri Paesi valutino l'adozione di singole aliquote. Per tutte le cessioni anche di servizi va poi verificato il diritto all'agevolazione

Riforma europea delle aliquote ridotte Iva con scadenze ben precise, ma con un periodo transitorio importante per riscrivere la mappa delle agevolazioni.

Dallo scorso 5 aprile è in vigore la direttiva (Ue) 2022/542 che detta nuove norme per quanto riguarda le aliquote Iva.

Tenendo presente che l’intento della riforma non è di uniformare le aliquote d’imposta nei vari Stati membri quanto piuttosto garantire una parità di trattamento dei settori ivi agevolati da aliquote ridotte, si osserva come la linea di azione adottata dal legislatore Ue sia ancora una volta progressiva.

Il punto d’arrivo è senza dubbio rappresentato dal novellato articolo 98 della direttiva 2006/112/Ce a cui tutti gli Stati membri dovranno uniformarsi.

Secondo quanto disposto da tale norma, ai Paesi Ue è consentito applicare ai beni e ai servizi ammissibili, entro limiti definiti, un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%, un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’Iva a monte.

Dunque, se pensiamo al caso dell’Italia, sembrerebbero legittime le aliquote del 10%, 5% e 4 per cento.

Tali aliquote ridotte, però, non possono riguardare indistintamente qualsiasi tipologia di cessioni di beni o di servizi: le operazioni con aliquote ridotte non inferiori al minimo del 5% devono ascriversi tra quelle indicate da massimo 24 punti dell’allegato III; le operazioni con aliquote ridotte inferiori al 5% devono rientrare, invece, in quelle indicate in massimo sette punti dello stesso allegato. In quest’ultimo caso, al limite quantitativo dei sette punti, se ne aggiunge uno di tipo qualitativo dovuto al fatto che la scelta dei sette punti è limitata ai punti da 1) a 6) e 10-quater) dell’allegato III o a qualsiasi altro punto dell’allegato per il quale sia stata esercitata un’opzione.

Questo significa che l’Italia, al pari di ogni altro Stato membro, dovrà fare una check list di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi con aliquota agevolata e, laddove ravvisa categorie di beni/servizi ad aliquota agevolata oltre i limiti previsti dalla norma (24 punti e sette punti dell’allegato III), passare dalla tassazione ridotta alla tassazione piena.

Tuttavia, ciò non dovrà avvenire nell’immediato.

C’è un arco temporale, dal 5 aprile 2022 al 1° gennaio 2032, nel quale gli Stati Ue si uniformano progressivamente al nuovo disposto normativo.

Infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 98, paragrafo 2, comma 3, direttiva Iva, se uno Stato membro, al 1° gennaio 2021, prevedeva un’aliquota inferiore al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione per più di sette punti dell’allegato III, in sostanza può continuare a farlo, avendo come termine ultimo per adeguarsi al suddetto limite il 1° gennaio 2032.

Lo stesso ragionamento vale per lo Stato membro che, al 1° gennaio 2021, applicava l’aliquota super ridotta a cessioni di beni/servizi diversi dai punti da 1) a 6) e dal punto 10-quater) dell’allegato III. Tale Stato – ed è questa una novità nell’immediato – dovrà darne comunicazione al Comitato Iva entro il 7 luglio 2022.

L’esigenza di comunicare le categorie di beni e servizi ad aliquota super ridotta nasce dall’obiettivo perseguito dalla riforma di assicurare una parità di trattamento in tutti gli Stati membri. In sostanza un’aliquota super dirotta prevista da uno Stato e dettata da specifici motivi geografici o sociali potrebbe essere pertinente per altri ordinamenti.

Sicché, è prevista un’opzione, aperta a tutti gli Stati membri, di applicare aliquote inferiori agli stessi beni e servizi cui sono applicabili aliquote inferiori in altri Stati membri e alle stesse condizioni, nei limiti del richiamato articolo 98.

La stessa possibilità è data agli Stati membri circa l’applicabilità di aliquote ridotte non inferiori al 12% a cessioni di beni/servizi non elencate nell’allegato III, purché sia rispettata la struttura delle aliquote Iva prevista all’articolo 98 e le condizioni analoghe applicate dagli Stati membri al 1° gennaio 2021.

Gli Stati Ue che desiderano introdurre aliquote ridotte non inferiori al 12% ovvero un’aliquota ridotta inferiore al 5% o un’esenzione con diritto a detrazione sulla scia di un altro Stato membro e nei limiti sopra indicati, dovranno adottare, entro il 7 ottobre 2023, le modalità di esercizio di tali opzioni dandone comunicazione al Comitato Iva.

LA SCHEDA / La riforma delle aliquote Iva

1) La regola - Le novità

Due aliquote ridotte non inferiori al 5% per le cessioni di beni/servizi indicati nell'allegato III (max 24 punti).

Una aliquota ridotta inferiore al 5% e 1 esenzione con diritto alla detrazione sull'acquisto per le cessioni di beni/servizi indicati nell'allegato III ai punti (max 7 punti):

a) da 1 a 6 e 10-quater);

b) qualsiasi altro punto che rientri nell'opzione di cui all'art. 105-bis, par. 1

2) Il periodo transitorio - I tempi dell’allineamento

Entro l’1 gennaio 2032, gli Stati devono limitare l'applicazione di aliquote ridotte inferiori 5% e di esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni di beni/servizi indicati in max 7 punti dell'allegato III.

Entro l’1 gennaio 2032, gli Stati che, all’1 gennaio 2021, applicavano aliquote ridotte inferiori al 5% (o esenzione con diritto a detrazione) a cessioni di beni/servizi di cui ai punti dell'allegato III diversi dai punti da 1) a 6) e dal punto 10-quater), possono continuare a farlo.

Entro l’1 gennaio 2032, gli Stati membri che all’1 gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al 12% (comprese le aliquote ridotte inferiori al 5 % ed esenzioni con diritto a detrazione sugli acquisti) alle cessioni di beni/servizi diversi da quelli elencati nell'allegato III possono continuare a farlo;

Anche dopo l’1 gennaio 2032, gli Stati membri che all'1 gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte non inferiori al 12% alle cessioni di beni/servizi diversi da quelli di cui all'allegato III possono continuare a farlo.

Entro il 7.10.2023, gli Stati Ue che desiderano applicare le aliquote ridotte non inferiori al 12% a beni/servizi diversi da quelli indicati all'allegato III, o le aliquote ridotte inferiori al 5% (o l'esenzione IVA con diritto a detrazione) a beni/servizi diversi da quelli indicati ai punti da 1) a 6) e al punto 10-quater) dell'allegato III, sulla falsa riga di un altro Stato, adottano le modalità di esercizio di tali opzioni, e ne danno comunicazione al Comitato Iva.

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