Imposte

Bonus prima casa, per l’iscritto all’Aire il riacquisto della nuda proprietà non evita la decadenza

Per la risposta 349/2022 il riacquisto infrannuale evita la decadenza dall’agevolazione solo quando si tratta di un acquisto preordinato all’effettivo utilizzo di un’abitazione

di Angelo Busani

Il cittadino italiano iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) che compri la prima casa in Italia e poi la rivenda entro 5 anni non decade dall’agevolazione se compra, entro un anno, un’altra prima casa, anche se non la destina a propria abitazione principale. Tuttavia, la decadenza non si evita se questo nuovo acquisto è limitato al diritto di nuda proprietà.

Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 349 del 28 giugno 2022, in un caso complicato dall’intreccio della normativa “ordinaria” in tema di agevolazione prima casa con le particolarità da tenere in considerazione quando si tratta dell’acquisto di un iscritto all’Aire, il quale, per definizione, non abita in Italia. Queste persone, infatti:

• possono beneficiare dell’agevolazione prima casa (a condizione che non abbiano la proprietà di altre case in Italia) anche se non abitano nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato e anche se non vi trasferiscono la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito d’acquisto;

• non perdono l’agevolazione se, qualora vendano prima del decorso di 5 anni dalla data dell’acquisto agevolato, comprino un’altra prima casa casa entro un anno dalla data del contratto di vendita, senza destinare questo nuovo acquisto a propria abitazione principale (sempre per il fatto di essere estero-residenti).

A quest’ultimo riguardo, occorre ricordare che, invece, secondo la regola “ordinaria”, il riacquisto infrannuale vale a evitare la decadenza provocata dall’alienazione infraquinquennale se la casa oggetto di riacquisto sia destinata ad abitazione principale dell’acquirente (questi, dunque, deve trasferirvi la propria residenza).

Nel caso, dunque, esaminato dalla risposta 349, si trattava di un contribuente Aire che avrebbe bensì riacquistato entro un anno dalla vendita infraquinquennale, ma facendo oggetto del riacquisto non un diritto di piena proprietà di una abitazione, bensì un diritto di proprietà nuda, in quanto gravato da un altrui diritto di usufrutto.

Al riguardo, l’Agenzia osserva che la legge permette al riacquisto infrannuale di impedire la decadenza solo quando si tratta di un acquisto preordinato all’effettivo utilizzo di un’abitazione; e che, per questa ragione, non è idoneo a evitare la decadenza l’acquisto del solo diritto di nuda proprietà, nemmeno se acquirente ne sia il cittadino Aire.

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