Imposte

Possibile la duplicazione con Redditi

Da compilare i due modelli se i benefici riguardano più settori di attività

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di Giorgio Gavelli

Alcuni dei quesiti più ricorrenti sul modello di autodichiarazione aiuti di Stato rientranti nelle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo Ue per contrastare gli effetti economici della pandemia riguardano i rapporti che intercorrono tra questo modello, le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2021 e 2022 e le istanze già inviate (anch’esse in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) per ottenere alcuni contributi a fondo perduto.

La principale correlazione è individuabile tra la comunicazione e i modelli dichiarativi in scadenza (generalmente) il prossimo novembre. Le istruzioni a questi ultimi lasciavano presagire un esonero completo dei dati già comunicati ma dalle istruzioni al modello di autodichiarazione emerge un quadro più complesso. Si evita la duplicazione solo compilando i campi “Settore”, “Codice attività”, “Forma giuridica” e “Dimensione impresa” del frontespizio e se l’aiuto è stato fruito in un solo settore di attività tra quelli esercitati; in caso contrario, infatti, occorre per forza compilare anche il prospetto “Aiuti di Stato” dei modelli dichiarativi 2022.

Passando alle istanze per la richiesta dei contributi a fondo perduto erogati tra gli ultimi mesi del 2021 e i primi mesi del 2022, dalle istruzioni al modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio si comprende che la duplicazione può essere evitata, ma solo in presenza di queste condizioni:

1. il soggetto non ha fruito di altri aiuti soggetti a monitoraggio dopo la presentazione dell’istanza;

2. non si è fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver mai compilato in passato il quadro C della dichiarazione (presente solo nelle istanze più recenti);

3. il contribuente non si trova nelle condizioni di allocare l’eccedenza rispetto al massimale di periodo a un altro periodo della medesima sezione o ad altra sezione ovvero di dover dichiarare aiuti eccedenti da restituire/trattenere.

In tutte queste fattispecie, infatti, l’autodichiarazione va comunque presentata, nonostante la precedente istanza. Non è chiaro, tuttavia, se l’istanza compilata in modo tale da consentire di evitare l’autodichiarazione a giugno possa anche “far risparmiare” la compilazione del rigo RS401 in Redditi 2022. Se così non fosse (e dalle istruzioni non pare) vi sarebbe una duplicazione di informazioni.

Infine, le istruzioni al modello di comunicazione degli aiuti citano i modelli Redditi e Irap 2021 solo (a pag. 4) in caso di allocazione dell’eccedenza di una Sezione al periodo successivo o ad una diversa Sezione. Ma non sembra che l’aver compilato il modello 2021 possa (per l’aiuto già in esso indicato) evitare l’autodichiarazione, per cui (anche in questo caso) la duplicazione sembra ineliminabile.

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