Adempimenti

E-commerce, niente bollo e invio degli Intrastat per la fattura nell’Oss

Assosoftware aggiorna le istruzioni per la fattura elettronica. Va indicato il codice N7

Codice N7 per la fattura emessa in regime Oss senza obbligo di presentazione degli Intrastat né assolvimento dell’imposta di bollo. Secondo quanto proposto da Assosoftware, nella nota di aggiornamento del monitor della fattura elettronica, la fattura elettronica emessa in regime Oss, seppur non obbligatoria, dovrebbe riportare il solo imponibile con codice natura N7 (Iva assolta in altro stato Ue - prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex articolo 7-sexies lettera f e g del Dpr 633/72). Tale suggerimento era stato già preso in considerazione (si veda l’articolo «E-commerce, codice N3.2 per la fattura elettronica nel regime Oss») in riferimento alla risposta fornita dalle Entrate in occasione di un incontro con la stampa specializzata secondo la quale, piuttosto, occorrerebbe indicare in fattura il codice N3.2 (non imponibili – cessioni intracomunitarie). Ebbene, si ritiene che la posizione delle Entrate resti quella più fedele al dettato normativo nazionale, il quale – come più volte sottolineato – recependo “impropriamente” la direttiva Ue 2017/2455 assimila le vendite a distanza alle cessioni intracomunitarie. Tale “assimilazione” sul piano sostanziale non può che implicare, sul piano formale, un trattamento parificato.

Allo stato dei fatti, però, resta controverso se il fornitore che opera attraverso il regime Oss abbia l’obbligo di presentare i modelli Intrastat qualora emetta fattura. Al riguardo le istruzioni ai modelli non sono per niente da ausilio. In particolare, in riferimento al modello Intra 1-bis, natura della transazione B (colonna 6), sembrerebbero richiedere (per i contribuenti tenuti alla compilazione della colonna 6) l’indicazione del codice 2 - «scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)» - come riportato nella Tabella B (Natura della transazione) allegata alle istruzioni. Sennonché, nella menzionata nota N2 è precisato che «la modalità “12” non va riepilogata ai fini Intrastat». Secondo Assosoftware, in un’ottica di semplificazione, tale comunicazione sarebbe quindi da escludersi, indipendentemente dal fatto che la fattura sia emessa o meno. Ad avallo dell’esclusione dell’adempimento Intrastat si evidenzia che le istruzioni al modello in riferimento ai dati di identificazione Iva dell’acquirente fanno espresso rinvio al codice Iva di identificazione delle operazioni intracomunitarie rilasciato ai soggetti passivi d’imposta e individuabile nel sistema Vies. Elemento che per il consumatore finale non è possibile reperire e quindi non è possibile indicare nel relativo modello delle cessioni intra-Ue.

Infine, secondo l’associazione, poiché le vendite a distanza sono operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, non vi sarebbero i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo laddove la fattura sia eventualmente emessa.

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