Controlli e liti

Notifica al titolare di coop estinta: è nullo il processo contro l’avviso

La Ctr Campania conferma l’illegittimità dell’atto se consegnato in seguito alla cancellazione

di Marco Nessi e Roberto Torelli

L’accertamento notificato nei confronti del legale rappresentante della società già cancellata dal registro delle imprese rende nullo l’intero procedimento, anche se instaurato dalla cessata società, in quanto si tratta di atto impugnato da un soggetto inesistente. È questo il principio espresso alla Ctr Campania 442/24/2021 (presidente e relatore Picone).
In data 9 dicembre 2009 l’agenzia delle Entrate notificava all’ex rappresentante di una società cooperativa (già estinta in data 4 aprile 2007 e cancellata dal registro delle imprese in data 25 ottobre 2007) un avviso di accertamento per l’anno 2004 emesso nei confronti della società stessa. A seguito dell’ordinanza con rinvio emessa dalla Cassazione, gli ex soci della società riassumevano il giudizio al fine di far constatare che la società si era estinta ben prima della notifica dell’avviso di accertamento e che, pertanto, l’atto impositivo doveva considerarsi illegittimo. Oltre a ciò veniva evidenziato che l’avviso era stato notificato nei confronti dell’ex legale rappresentante della società, ovvero nei confronti di un soggetto non legittimato a riceverlo a seguito dell’estinzione. Così gli ex soci depositavano visura camerale che certificava l’avvenuta estinzione della società e la sua cancellazione dai registri. L’ufficio resisteva in giudizio, eccependo la novità della domanda che, in quanto tale, doveva considerarsi inammissibile in quanto formulata per la prima volta soltanto in sede di riassunzione.
Nell’accogliere la riassunzione depositata dagli ex soci, il collegio ha preliminarmente osservato che la cancellazione della società dal Registro delle imprese, con estinzione della stessa prima della notifica dell'avviso e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, è in grado di determinare il difetto della capacità processuale della società e di legittimazione a rappresentarla da parte dell’ex liquidatore (Cassazione, sezione V, 5736/2016). Pertanto, il ricorso deve ritenersi proposto da un soggetto inesistente ed è quindi del tutto privo di effetti giuridici, senza possibilità di ratifica (Cassazione, sezione VI, ordinanza 32728/2019).
Sulla base di questi principi, la Ctr ha riconosciuto la nullità dell’intero giudizio, confermando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ovvero l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di società e notificati nei confronti di soggetti (ex amministratori o legali rappresentanti di società) che, al momento della ricezione della notifica dell’atto, hanno già perso il potere di rappresentare o amministrare le stesse (Cassazione 6522/2108). Inoltre, con la recente ordinanza 28401/2020 la Suprema corte ha riconosciuto l’illegittimità degli avvisi notificati direttamente nei confronti degli ex soci e liquidatori di società.

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