Imposte

Arte, tassato il capital gain

di Gabriele Biglia

L’applicazione del capital gain sul guadagno ottenuto dalla vendita un’opere d’arte da parte dei privati, come scritto in una prima bozza della legge finanziaria, continua a far discutere e animare gli animi di collezionisti e operatori del mercato dell’arte. Tra i nodi che il legislatore dovrà sciogliere se riporterà la norma in Parlamento, c’é sicuramente la definizione di “collezionista”, tutt’altro che chiara, dibattuta tra la figura del collezionista professionista, che svolge abitualmente attività commerciali, e quella del collezionista non professionista, che svolge attività occasionali.

Quali sono gli “indizi” utili all’Agenzia delle Entrate a qualificare l’attività commerciale? Lo ha spiegato Annibale Dodero della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate ieri nell’incontro all’Università Cattolica di Milano. Sono gli atti propedeutici al reperimento di fondi utili all’acquisto, mutuo o vendita di altre opere, e le iniziative svolte per verificare l’autenticità e la stima della propria raccolta, nonché la cura, la conservazione e il restauro dell’opera, o la stipula di polizze, la custodia in caveau, la catalogazione e, infine, la “promozione” attraverso prestiti in mostre.

Per quale motivo? Perché si tratta di atti che portano ad un incremento produttivo di ricchezza, ossia atti finalizzati a valorizzare i propri beni. Il punto è che la maggior parte dei collezionisti, di norma assicurano la collezione, prestano su richiesta degli enti organizzativi opere in mostre temporanee o ai musei. Come ha fatto notare un collezionista in sala a cui è stata di recente richiesta un’opera di Carlo Carrà per una mostra il prossimo anno al Palazzo Reale di Milano. Il Fisco oggi, in assenza di una norma chiara, è costretto a valutare “case by case”. Se un collezionista dotato di “occhio” acquista un dipinto antico di autore ignoto e, dopo averlo fatto studiare, lo espone con una nuova attribuzione in una mostra, se lo rivende, sarebbe oggetto di tassazione. Se, invece, è costretto, per motivi eccezionali a vendere, si troverebbe di fronte ad una semplice dismissione non tassabile. Stesso discorso in caso di eredità.

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