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Affrancamento dei fondi comuni, calcolo e versamento dell’imposta sostitutiva al 14%

L’opzione, che riguarda tutte le quote appartenenti alla stessa categoria omogenea, va esercitata entro il 30 giugno e l’imposta va versata entro il 30 settembre

di Marco Piazza

Una persona fisica residente in Italia deteneva, al 31 dicembre 2022, 15.000 quote di un fondo comune d’investimento americano con un costo medio ponderato in euro pari a 120. A febbraio del 2023 ha sottoscritto 600 quote al costo unitario in euro di 150 e ad aprile ha ottenuto il rimborso di 400 quote. Poiché il valore unitario delle quote del fondo al 31 dicembre 2022 era 140, intende fruire dell’affrancamento dei redditi impliciti del valorizzazione del fondo al 31 dicembre del 2022. Le quote sono depositate in un dossier presso una banca estera, ma il dossier è amministrato da una fiduciaria italiana.

1. La norma

La facoltà di affrancare i redditi di natura finanziaria compresi nel valore delle quote di fondi comuni detenuti al 31 dicembre 2022 è prevista dall’articolo 1, commi 112 e 113 della legge 197 del 2022. L’opzione riguarda sia i fondi mobiliari italiani ed esteri - compresi quelli situati in Stati non appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo (i cui proventi concorrono alla formazione del redito complessivo soggetto all’Irpef marginale e alle addizionali) – sia i fondi immobiliari con esclusione, per questi ultimi, delle quote detenute da investitori non istituzionali in misura superiore al 5% (Assogestioni, protocollo 13/23/C).

2. L’opzione

L’opzione comporta il pagamento di una imposta sostitutiva del 14% sui redditi affrancati ossia sulla differenza fra il valore delle quote al 31 dicembre 2022 e il loro costo medio ponderato. L’opzione deve essere esercitata presso l’intermediario (nel caso la fiduciaria) entro il 30 giugno prossimo. L’affrancamento deve essere fatto per tutte le quote appartenenti alla stessa categoria omogenea (da intendersi di norma come lo stesso fondo comune o lo stesso comparto di fondo comune) e con riferimento al minor numero di quote fra quelle possedute al 31 dicembre 2022 e quelle possedute alla data dell’affrancamento. L’intermediario verserà l’imposta sostitutiva, previa provvista dal cliente, entro il 16 settembre 2023.

3. L’imposta sostitutiva

Nel caso di specie, il numero di quote esistenti al 31 dicembre 2022 (15.000) è inferiore a quello esistente alla data dell’affrancamento (15000 + 600 - 400 = 15.200). Le quote affrancabili, quindi, sono solo 15.000. Il reddito unitario da affrancare è 140 – 120 = 20 euro. Il reddito complessivamente affrancato è 15.000 x 20 =300.000 euro. L’imposta sostitutiva è 14% x 300.000 = 42.000 euro.

4. In nuovo costo medio

Alla data dell’affrancamento, il costo complessivo delle quote possedute è (15.000 x 120 + 600 x 150)/15.600 x (15.000 + 600 – 400) = 1.841.538,5 euro, con un costo medio delle 15.200 quote possedute pari a euro 121,2. Per calcolare il nuovo costo medio delle quote valido dalla data dell’affrancamento occorre:

1) aggiungere il valore affrancato (300.000 euro) al costo alla data dell'affrancamento (1.841.538,5 euro);

2) e dividere il totale per il numero delle quote esistenti alla data dell'affrancamento (15.200).

Il nuovo costo medio è 2.141.538,5 / 15.200 = 140,9 euro. Il beneficio potenziale – considerato che l’affrancamento riguarda fondi soggetti a tassazione progressiva e addizionali – è di circa euro (140,9 – 121,2) x 15.200 x 45% = 135.000 euro da confrontare c on l'imposta sostitutiva dovuta, di euro 42.000.