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Legge antisprechi, agevolazioni anche per i prodotti senza alterazioni o vizi

La risposta a consulenza 8/2021: la condizione è che non siano più commercializzati

di Marina Garone e Gabriele Sepio

Agevolazioni della legge antisprechi anche per i prodotti che non presentino alterazioni o vizi, purché non più commercializzati. È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate con riferimento a una consulenza giuridica 8/2021 sull’applicazione dell’articolo 16 della legge 166/2016, che consente alle imprese di neutralizzare l’effetto fiscale – ai fini Iva e Ires – della cessione gratuita di alcune tipologie di beni ad enti non profit, a fini di solidarietà sociale. Confermata l’applicabilità sia ai beni «non commercializzabili» (a causa di danni) sia a quelli esclusi dal mercato per altre ragioni. Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, in questo caso, dovrà trattarsi di circostanze oggettive, legate ad una rilevante riduzione del valore economico (beni obsoleti o altrimenti destinati allo scarto). Ribadita inoltre, per i beni ricompresi nell’agevolazione e fermi restando gli adempimenti documentali, la detraibilità dell’Iva assolta per l’acquisto o la produzione dei beni ceduti.