Diritto

Se manca un beneficio complessivo la cessione infragruppo è distrattiva

Per la Cassazione il fatto che il trasferimento sia interno non esclude il rilievo penale

di Giovanbattista Toma

La cessione di beni o i trasferimenti di denaro tra società facenti parte dello stesso gruppo possono essere considerate operazioni illecite rilevanti come condotte di bancarotta per distrazione. Lo ha ribadito la Cassazione con alcune recenti decisioni, applicando il principio per il quale la mera circostanza della collocazione della società fallita all’interno di un gruppo non vale ad escludere la penale rilevanza del fatto, se dalla cessione infragruppo non derivi uno specifico vantaggio, anche indiretto, che compensi gli effetti nell’immediato negativi sul suo patrimonio, trasferendo sulla società cedente il risultato positivo riferibile al gruppo.

Con la sentenza 507 del 10 gennaio scorso, i giudici di legittimità hanno richiamato il criterio oggettivo del vantaggio economico anche al fine di verificare se in concreto i travasi di valore da una società all’altra fossero avvenuti all’interno di un effettivo “gruppo” di aziende coordinate per il perseguimento di un comune interesse economico oppure avessero coinvolto un mero nucleo di enti diversamente riferibili a uno stesso soggetto, in relazione ai quali manchi qualsiasi logica imprenditoriale comune.

In mancanza di elementi che dimostrino il saldo positivo finale delle operazioni o quantomeno la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi della società cedente poi fallita, l’operazione non può che considerarsi finalizzata a sottrarre parte del patrimonio societario ai creditori di quella società.

Il vantaggio compensativo

La questione centrale è l’accertamento dell’offensività in concreto dell’operazione economica che può fondare la bancarotta fraudolenta distrattiva. A fronte del fatto che oggettivamente il transito di parte del patrimonio da una società all’altra crea alla prima un depauperamento, l’individuazione del vantaggio compensativo vale a evidenziare un elemento scriminante della condotta.

Integra certamente la bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione infragruppo senza corrispettivo e con il solo fine di incrementare altra società del gruppo.

Il principio è stato affermato dalla sentenza 509 del 10 gennaio, con riguardo ad una vicenda nella quale senza contropartita era stato addirittura ceduto l’unico ramo d’azienda della società fallita.

Tale operazione, infatti, aveva reso oramai impossibile l’utile perseguimento dell’oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società. Né poteva avere rilevanza, secondo la Cassazione, il dettato di cui all’articolo 2560, comma 2, del Codice civile in ordine alla responsabilità dell’acquirente rispetto ai pregressi debiti dell’azienda ceduta, costituendo tale garanzia un post factum rispetto ad una condotta di già consumata distrazione.

L’onere della prova

Ma ad integrare una condotta distrattiva può essere anche sufficiente la mancata riscossione di canoni di affitto di rami di azienda o di beni concessi in locazione ad altra società del gruppo o l’assunzione di costi che dovrebbero gravare su altra società del gruppo per l’utilizzo di risorse strumentali o per l’acquisto di materie prime.

Si occupa di questa ipotesi la sentenza 225 del 9 gennaio, nella quale in maniera ancora più esplicita si sottolinea come sia l’imputato di bancarotta fraudolenta con distrazione a dover dimostrare lo specifico vantaggio compensativo che possa essere derivato dalle condotte distrattive.

Vale la pena di ricordare che la giurisprudenza ha ritenuto necessaria la prova del vantaggio anche quando l’imputato di bancarotta fraudolenta ha dimostrato la provenienza dal proprio patrimonio personale della liquidità destinata alla società appartenente al gruppo di quella fallita, se questa si trovava già in difficoltà finanziaria. E ciò perché il denaro, una volta immesso nel patrimonio della società, dopo l’asserita elargizione senza contropartita, è divenuto una componente del patrimonio della società, come tale destinato alla garanzia dei suoi creditori; pertanto il suo trasferimento ad altra società può integrare una condotta distrattiva (Cassazione 39043/2019).

LA GIURISPRUDENZA
Diminuzione patrimoniale
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l’operazione di diminuzione patrimoniale, ancorché a favore del gruppo, se i benefici indiretti per la fallita non sono connessi ad un vantaggio del gruppo e non compensano gli effetti immediatamente negativi dell’operazione
Cassazione, 507/2023

Cessione di ramo d’azienda

La cessione di un ramo di azienda che impedisca di perseguire l’oggetto sociale, anche se effettuata ad altra società del gruppo, se non garantisce di ripianare la situazione debitoria, è un’operazione distrattiva penalmente rilevante come bancarotta fraudolenta Cassazione, 509/2023
Il giudice di merito

Se si procede per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione spetta al giudice di merito accertare in modo specifico quali sono le risorse distratte e a quale titolo esse sono state trasferite, per verificare la sussistenza del reato e l’eventuale applicabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (ultimo comma dell’articolo 219 della legge fallimentare)
Cassazione, 857/2023

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