Controlli e liti

Dogane, definibili le liti per le sole sanzioni

Pubblicato il modello di domanda con le relative istruzioni per la definizione agevolata delle controversie tributarie che riguardano i giudizi con l’Agenzia

Possibile definire anche i giudizi tributari in cui è parte l’agenzia delle Dogane. È stato, infatti, pubblicato il necessario modello di domanda con le relative istruzioni per la definizione agevolata delle controversie tributarie che riguardano i giudizi con le Dogane. Si trattava di un provvedimento particolarmente atteso in quanto i termini per presentare le domande per chiudere in via agevolata le liti tributarie andranno scadono il 30 giugno.

Contestualmente è stato aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’agenzia delle Entrate. Questa pertanto diventa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie tributarie aperte con le Entrate, usufruendo dei benefici introdotti con la definizione agevolata delle liti pendenti. Fino a ieri invece era stata prevista la possibilità, con il provvedimento delle Entrate del 1° febbraio, di presentare la domanda via pec in attesa dell’attivazione del servizio di invio telematico.

In base alla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 186 a 203, legge 197/2022), i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’agenzia delle Entrate e/o l’agenzia delle Dogane, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Le domande devono essere presentate all’Agenzia competente dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione entro il prossimo 30 giugno ed è necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

Si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. L’istituto permette ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

In parallelo è stata pubblicata anche la circolare 9/2023 dell’agenzia delle Dogane sulla definizione delle liti che risolve un punto controverso relativo alle sanzioni. La circolare era particolarmente attesa in quanto la norma esclude dalla definizione gli atti relativi ai dazi doganali in quanto risorse proprie dell’Ue. Tuttavia sembra sciolto il nodo degli atti sanzionatori che, a determinate condizioni, sono definibili in pendenza di giudizio. In particolare sarebbero definibili le «sanzioni non collegate al tributo» per le quali il comportamento sanzionato non ha determinato l’esigibilità del tributo ma il valore del tributo applicabile (articolo 303 del Tuld).

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