Imposte

Temporary framework, i limiti si fermano al quinto aggiornamento

I massimali non considerano l’estensione prevista dalla sesta modifica del Tf

di Giorgio Gavelli

Una delle particolarità del calcolo dei massimali (alla base anche della risposta a interpello n. 237/2002) è riportata a pagina 4 delle istruzioni delle Entrate per la compilazione del modello di dichiarazione per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato, con la seguente frase: «Il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la presente Dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary Framework».

I MASSIMALI

Ciò significa che i massimali a cui fare riferimento (cumulabili tra loro, nel rispetto delle prescritte condizioni) risultano essere quelli di cui alla tabella pubblicata in pagina, senza che possa essere in alcun modo considerata l’estensione di cui alla Sesta modifica del Tf, intervenuta a novembre 2021, con cui la Commissione europea ha portato a 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 (290.000 euro nel settore della produzione agricola; 345.000 euro per pesca/acquacoltura) e a 12 milioni di euro il plafond della Sezione 3.12. I documenti comunitari ricordano che gli aiuti della Sezione 3.1 possono essere combinati con gli aiuti de minimis fino a 200.000 euro per impresa (fino a 30.000 euro per impresa nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25.000 euro per impresa nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti di tale regime.

Dall’esame del quadro del modello di dichiarazione dedicato al superamento dei limiti, emerge che l’eventuale eccedenza degli aiuti “ombrello” (da maggiorare in ogni caso degli interessi previsti dall’apposito Regolamento comunitario) della Sezione 3.1 nel primo periodo (fino al 27 gennaio 2021) può essere allocato in tre direzioni: a valere sul massimale della stessa sezione per il periodo successivo, a valere sul massimale della Sezione 3.12 ante 28 gennaio 2021 ovvero su quello successivo. Dovrebbe essere il caso dell’eccedenza dovuta ai mancati versamenti Irap di cui all’articolo 24 del Dl 34/2020 (data di riferimento: 19 maggio 2020), che, secondo il comma 5 dell’articolo 42-bis del Dl 104/2020 (come modificato, da ultimo, dal decreto Milleproroghe), dovrebbe essere restituita senza sanzioni e senza interessi entro il prossimo 30 giugno.

L’eventuale eccedenza della Sezione 3.1 del secondo periodo (dal 28 gennaio 2021) può essere allocata solo a valere sul massimale della Sezione 3.12 del medesimo periodo. L’eccedenza della Sezione 3.12 ante 28 gennaio 2021 può essere allocata a valere sul massimale del periodo successivo, mentre un’eccedenza di tale Sezione, verificatasi dopo il 27 gennaio 2021, non sembra possa aver altro rimedio che quello della restituzione (salvo essere trattenuta su aiuti successivi) entro il termine di presentazione del modello Redditi 2022 (è esclusa la compensazione).

La data di concessione dell’aiuto dovrebbe costituire il driver anche per decidere con quale misura si è ecceduto il plafond, che va analiticamente indicata, ma solo se rientra tra gli aiuti monitorati dalla dichiarazione.

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