Imposte

Patent box, più tempo per la documentazione

Per le opzioni 2021 sul 110% sei mesi dalla dichiarazione per la marca temporale. Solo con il rilascio del titolo di proprietà industriale il brevetto accede al bonus

di Luca Gaiani

Per le opzioni patent box del 2021, sei mesi di tempo dalla presentazione della dichiarazione per ultimare e apporre la marca temporale sulla documentazione. Lo precisa la bozza di provvedimento correttivo del nuovo regime di super deduzione dei costi ricerca e sviluppo sui beni immateriali diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate unitamente ad uno schema di circolare. A regime, l’assenza di marca temporale non farà venir meno l’intera agevolazione, ma la sola esimente da sanzioni. Per l’agevolazione del design tutelato, vanno prodotti gli estremi di registrazione oppure apposite autocertificazioni che attestino l’esistenza del bene.

Approssimandosi il termine di 90 giorni dal 30 novembre 2022, entro cui, con dichiarazione correttiva, è ancora possibile avvalersi per il 2021 del nuovo patent box, l’agenzia delle Entrate ha diffuso ieri in consultazione le correzioni al provvedimento attuativo del 15 febbraio 2022 e la bozza della circolare illustrativa del regime agevolato per i beni immateriali previsto dal Dl 146/2021. Il nuovo articolo 11.2 del provvedimento stabilirà opportunamente che, per l’anno 2021, la firma digitale con marca temporale, che certifica la data in cui la documentazione di supporto è stata ultimata, può essere apposta entro sei mesi dalla dichiarazione riportante la super deduzione. Chi si avvarrà del termine di 90 giorni per esercitare l’opzione e comunicare il possesso della documentazione riguardante la super deduzione 110% sui costi 2021, avrà dunque tempo fino ad agosto 2023 per completare e cristallizzare con la firma elettronica il set documentale.

Un’ulteriore attenuazione delle rigide conseguenze del possesso di una documentazione irregolare, previste dall’attuale provvedimento, deriverà dalla distinzione che viene introdotta tra assenza o totale inidoneità della documentazione, che farà scattare il recupero integrale della super deduzione, e assenza di firma digitale con marca temporale su una documentazione comunque predisposta, che comporterà solamente la decadenza dalla esimente da sanzioni in caso di accertamento.

La bozza di circolare si sofferma sui requisiti che devono possedere gli intangibili per consentire l’accesso al regime. Per i brevetti, si conferma la risposta data a Telefisco estivo del 15 giugno 2022 secondo cui solo con l’effettivo rilascio del titolo di proprietà industriale il bene immateriale può entrare nel regime. Se il titolo è ottenuto nel 2021 (o in anni successivi), potrà partire anche il recapture dei costi sostenuti per la produzione del bene fino all’ottavo anno precedente.

Con riguardo al design, lo schema di circolare indica che per disegni e modelli giuridicamente tutelati si intendono non solo quelli registrati, ma anche quelli comunitari non registrati che posseggono i requisiti di registrabilità, nonché i disegni industriali dotati di carattere creativo e valore artistico. Negli ultimi due casi, la prova dell’esistenza del bene richiede una dichiarazione sostitutiva che attesti la titolarità dei diritti esclusivi sugli intangibili in questione e la sussistenza dei requisiti di tutela in relazione al regolamento Ce 6/2002. L’autocertificazione dovrà inoltre indicare, per il disegno e modello comunitario non registrato, la data e l’evento in cui esso è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità e, per il disegno industriale protetto dal diritto d’autore, il nome dell’autore.

Per i costi di R&S, vi sarà spazio, con il nuovo provvedimento, anche per attività svolte in paesi non Ue e non See, purché inseriti nella white list del Dm 4 settembre 1996.

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