Imposte

Modello Iva 74-bis per il periodo ante fallimento

di Michele Brusaterra


Arriva il modello Iva 74-bis per curatori e commissari liquidatori, da utilizzare per evidenziare i dati del periodo ante fallimento o ante liquidazione coatta amministrativa.

Facendo notare che il modello Iva 74-bis, approvato, con le collegate istruzioni, dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2018, protocollo n. 10671, non porta alcuna novità rispetto a quello del precedente anno, si fa notare che, diversamente dalla dichiarazione Iva 2018, relativa al 2017, nel modello Iva 74-bis restano da indicare, all'interno della prima sezione del quadro AF, le liquidazioni periodiche dell'imposta.

Il modello Iva 74-bis, che ha la funzione di permettere l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale da parte dell'amministrazione finanziaria, raccoglie i dati relativi al periodo intercorrente tra il primo gennaio e la data di dichiarazione del fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e deve essere presentato entro quattro mesi dalla nomina del liquidatore o del commissario.

Il modello in commento risulta essere composto, oltre che dal frontespizio, all'interno del quale vanno inseriti anche i dati anagrafici del curatore o del commissario liquidatore, dal quadro AF denominato «Dati relativi all'attività, operazioni attive e passive, liquidazione dell'imposta».

Nella prima sezione del quadro AF vanno indicati alcuni dati di natura «informativa», ossia l'ammontare di eventuali rimanenze finali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e quelle alla data del fallimento, nonché l'ammontare delle operazioni a esigibilità differita effettuate fino alla data di fallimento ma con imposta esigibile successivamente e, ancora, l'ammontare delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, e di quelle, sia cessioni che acquisti, effettuate con la Repubblica di San Marino, nonché i versamenti periodici e gli acconti dovuti; nelle sezioni seconda e terza vanno indicate, rispettivamente, le vendite e gli acquisti, divisi per tipologia, e la relativa imposta a debito e a credito (sezione 2) e la liquidazione dell'imposta (sezione 3) con riferimento, naturalmente, sempre al periodo ante fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Si ricorda che, in ogni caso, il curatore e il commissario liquidatore deve presentare anche la dichiarazione Iva annuale che ricomprende sia il periodo ante che post fallimento o liquidazione coatta amministrativa, utilizzando due distinti moduli.

Poichè il modello Iva 74-bis non è una vera e propria dichiarazione, non è possibile, tramite lo stesso, richiedere rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.

In tema di adempimento annuale, si ricorda che, entro i normali termini, va presentata anche la dichiarazione Iva annuale per tutto l'anno all'interno del quale vi è stato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, che sarà composta di due moduli: uno riferito al periodo ante fallimento o liquidazione coatta, e uno post fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

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