Imposte

Credito d’imposta estero utilizzabile anche con dichiarazione omessa

Ctr Lombardia: non si può ignorare il fatto che il reddito è già stato tassato

di Massimo Romeo

Diritto di credito per imposte pagate all’estero salvo anche se ne viene omessa l’indicazione in dichiarazione dei redditi e, finanche, in caso di omessa presentazione della stessa. Così la Commissione tributaria regionale per la Lombardia nella sentenza 3749 del 25 ottobre 2021.

Un contribuente, lavoratore dipendente di una società italiana, su invito di quest’ultima, prestava servizio presso la consociata estera nell’anno 2011. Nell’aprile del 2012 versava le imposte all’estero e sul modello 730/2014, presentato per l’anno d’imposta 2013, portava in deduzione il credito d’imposta relativo alle imposte corrisposte all’estero. L’agenzia delle Entrate, in esito a controllo gli notificava comunicazione d’irregolarità con la quale disconosceva il credito sulla base di una documentazione inviata dal Caf in formato non idoneo e pertanto illeggibile e non valutabile.

Nel gennaio 2018, a seguito della produzione documentale allegata ad istanza di autotutela presentata dal contribuente, l’Ufficio notificava il diniego confermando le rettifiche effettuate in quanto il versamento delle imposte estere (2011) risultava avvenuto nell’aprile 2012 e quindi entro i termini di presentazione della dichiarazione italiana dei redditi 2012 e, pertanto, il credito doveva essere indicato nella dichiarazione per l’anno di imposta 2011 e non per il 2012. Il contribuente presentava ricorso eccependo la violazione sia dell’articolo 165 Tuir che dei principi costituzionali di uguaglianza. Si costituiva in giudizio l’Ufficio evidenziando che il contribuente, per l’anno di imposta considerato, aveva omesso non solo di indicare il credito di imposta già definitivo, ma anche di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia; non aveva perciò diritto a chiedere la detrazione delle imposte versate all’estero su redditi mai dichiarati in Italia.

I giudici di prime cure e del riesame però riconoscevano le ragioni del contribuente. La Ctr preliminarmente ricorda che, per evitare la doppia imposizione dei redditi percepiti all’estero, il nostro sistema tributario (articolo 165 Dpr 917/86) concede la possibilità al contribuente di usufruire di un credito per imposte estere: trattasi di norma introdotta per sterilizzare la tassazione subita nel paese di residenza fiscale in quanto il reddito percepito è già stato tassato nel paese della fonte. Quindi, nel caso in cui il contribuente abbia omesso l’invio della dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta che emerge dalla dichiarazione stessa non può essere disconosciuto. Ciò acquista maggior rilievo se, come in questo caso, il credito risulti documentato. L’omessa dichiarazione, chiosa il Collegio, è una semplice violazione fiscale che deve essere di per sé sanzionata, ma ciò non può causare la perdita di crediti d’imposta spettanti.

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