Imposte

Zes, sconto Ires esteso alle imprese già esistenti

La risposta a interpello 771: necessario avviare una nuova attività

di Alessandro Sacrestano

Via libera alla riduzione Ires nelle aree Zes anche per le imprese già esistenti e che avviano una nuova attività non svolta in precedenza.

La precisazione è contenuta nella risposta a interpello 771/2021 con cui l’amministrazione finanziaria ha confermato che l’incentivo disciplinato dall’articolo 1, commi 173-174 della legge 178/2020 presuppone non la costituzione di una nuova impresa, quanto piuttosto l’avvio di una nuova attività e la creazione di nuovi posti di lavoro.

L’agevolazione in argomento, di fatti, prende spunto dall’articolo 4 del Dl 91/2017 che, con l’obiettivo di creare condizioni favorevoli allo sviluppo imprenditoriale in alcune aree del Paese, ha previsto l’opportunità di istituire le Zes (Zone economiche speciali) nel cui perimetro è possibile fruire di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. In particolare, la normativa richiamata in premessa garantisce un bonus fiscale per le aziende che investono in aree Zes, consistente nel fatto che l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività d’impresa all’interno dell’area sia ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Condizione necessaria per poter fruire del predetto beneficio è, però, quella di mantenere l’attività nella Zes per almeno dieci anni e conservare per analogo periodo i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata, pena la decadenza dall’agevolazione e obbligo di restituzione di quanto già fruito. L’agevolazione resta, poi, sottoposta ai limiti del regime de minimis.

Premesso quanto sopra, l’impresa istante ha chiesto al Fisco se l’incentivo in argomento fosse ad appannaggio delle sole nuove imprese che si insediano in area Zes o se, piuttosto, il bonus spetti anche ad imprese pre-esistenti e già attive, ma che decidono di avviare una nuova e diversa attività d’impresa, mai esercitata in precedenza.

Nel confermare questa seconda opzione, l’agenzia delle Entrate ha evidenziato che il Legislatore ha riservato l’incentivo alle imprese che intraprendono una «nuova iniziativa economica» in forza della quale siano creati nuovi posti di lavoro da conservare, come detto, per almeno dieci anni.

Data tale formulazione letterale, conclude il Fisco, è evidente che l’agevolazione spetti anche «alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina».

Tale interpretazione, aggiunge ancora la risposta dell’amministrazione finanziaria, è coerente anche con lo spirito istitutivo delle Zes, così come delineato nel Dl 91/2017, secondo cui il loro fine ultimo è quello di «favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree».

La risposta del Fisco consente di fugare le preoccupazioni createsi in relazione al corretto godimento del beneficio. Resta il dubbio, comunque, su cosa intenda l’Agenzia per «nuova attività». Ad esempio, se un’impresa già produce tubi in un’area Zes, non dovrebbero esserci ostacoli nel ritenere “nuova” l’attività che, pur producendo sempre tubi, ne avvii a produzione tipologie e formati sinora mai prodotti.

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