Imposte

Registro Terzo settore, da lunedì 7 novembre passaggio con il silenzio assenso

Terminata la trasmigrazione dopo la proroga prevista dal decreto Semplificazioni. Le indicazioni per Odv e Asp che non hanno ricevuto alcuna comunicazione

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Terzo settore, dal 7 novembre termina la fase di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). A far tempo dalla data indicata scatterà il silenzio assenso ai fini dell’iscrizione nel Registro per associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv) che ancora non hanno ricevuto alcuna comunicazione dagli uffici preposti al controllo. Il 7 novembre prossimo costituirà, dunque, l’inizio della «post-trasmigrazione» per queste tipologie di enti, con il definitivo superamento dei previgenti registri Odv/Aps e l’ingresso Runts. Questo termine, da ultimo prorogato col decreto Semplificazioni fiscali, è, infatti, quello assegnato agli uffici del Runts per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per mantenere la qualifica di Odv/Aps anche nel nuovo registro (articolo 54, comma 2, del Dlgs 117/2017 , modificato dall’articolo 25-bis del Dl 73/2022). Una scadenza che in ogni caso non interessa tutti gli enti del Terzo settore ma solo quelle Odv/Aps già iscritte nei vecchi registri di settore e coinvolte nel processo di trasmigrazione nel Runts. Vale a dire quella procedura in cui l’ingresso nel Terzo settore avviene non con la presentazione di una nuova domanda di iscrizione, ma tramite l’iniziativa degli uffici cui spetta, prima, trasmettere da un elenco all’altro la documentazione e poi verificarne la correttezza e conformità a legge.

Tenuto conto dell’imminente chiusura della fase dei controlli, tre sono i possibili scenari che interesseranno gli enti trasmigrati dopo il 7 novembre prossimo. Le Odv/Aps che a quella data saranno state destinatarie di richieste di integrazione/chiarimenti da parte degli uffici (inviate all’indirizzo mail dell’ente o alla Pec ove disponibile) potranno perfezionare l’iscrizione al Runts solo rispettando i termini procedimentali previsti dal decreto 106/2020. Laddove dalla verifica dell’ufficio emergano motivi ostativi o il set documentale sia mancante/incompleto, gli enti hanno a disposizione 10 o 60 giorni di tempo, rispettivamente, per formulare controdeduzioni e dare prova dell’avvenuta regolarizzazione. Con l’effetto che l’inadempimento entro i termini stabiliti determinerà la mancata iscrizione nel Runts.

Va tuttavia considerato che non sempre è previsto l’avvio di un dialogo tra gli enti e i competenti uffici del Runts. Quest’ultimo non si attiva infatti ove la documentazione e il set informativo sia completo e idoneo a confermare la sussistenza dei requisiti per la pertinente sezione Odv/Aps del Runts. Ove la verifica si concluda positivamente, l’ufficio dispone infatti con apposito provvedimento l’iscrizione dell’ente nel Registro (articolo 31, comma 7, del Dm 106/2020).

Discorso diverso invece ove l’ufficio del Runts non intervenga con alcun provvedimento entro il 7 novembre prossimo. In quest’ipotesi – come previsto dalla normativa e confermato anche dal ministero del Lavoro in un recente documento di prassi – si forma il silenzio-assenso (articolo 31, comma 10, del Dm 106/2020 e circolare 9/2022). Con l’effetto dell’iscrizione dell’ente trasmigrato nella sezione del Runts in base alla tipologia dei registri Odv/Aps da cui sono provenuti. Nella sostanza, decorso il 7 novembre prossimo, si arriverà ad avere una panoramica esatta del numero delle Odv/Aps iscritte nel Runts per silenzio-assenso.

Seppure in questo caso l’accesso sia automatico, resta in ogni caso fermo l’obbligo per tali enti di intervenire per completare il corredo delle informazioni presenti sul portale del Registro unico. In particolare, stando a quanto chiarito anche nella citata circolare ministeriale, tali Odv/Aps saranno tenute, entro 90 giorni dall’iscrizione, a depositare i bilanci 2021 e a aggiornare le informazioni necessarie. Spetterà dunque agli enti supplire eventuali carenze informative/documentali entro i 90 giorni che, se trattasi di soggetti iscritti per silenzio-assenso, decorreranno dal 7 novembre prossimo. Si pensi, ad esempio, agli enti che ancora non hanno provveduto all’adeguamento dello statuto secondo le indicazioni contenute nel Codice del Terzo settore o all’eventuale intenzione di accedere al 5 per mille o, ancora, all’attestazione di affiliazione a una rete associativa del Terzo settore.

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