Imposte

Iva al 4% per la vendita di basi per pinse o pizza senza farcitura

La risposta a interpello 752: il preparato deve contenere anche gli ingredienti ammessi, altrimenti l’Iva è al 10%

di Giovanni Parente

Iva al 4% sulla cessione delle basi per pinse (così come quelle per pizze), a condizione che il preparato sia senza farcitura e contenga esclusivamente gli ingredienti ammessi dalle norme di riferimento. In caso contrario la commercializzazione riguarderà un prodotto della panetteria fine (numero 68, tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972). È il chiarimento della risposta a interpello 752/2021 delle Entrate.

L’applicazione delle aliquote ridotte

La risposta a interpello effettua una disamina delle norme applicabili in materia sulle aliquote ridotte Iva. Il numero 15) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 (decreto Iva) prevede l’applicazione dell’aliquota del 4% per «paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio». Mentre il numero 68) della tabella A, parte III, allegata al decreto Iva stabilisce l’applicazione dell’aliquota del 10% ai «prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione».

L’articolo 75, comma 2, della legge 413/1991 contiene una norma di interpretazione autentica che chiarisce cosa debba intendersi per «prodotti della panetteria ordinaria». In particolare, «2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580».

L’articolo 1, comma 4, della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha modificato l’articolo 75, comma 2, che ora recita: «2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune».

Le basi per pinse o per pizze

Nel caso delle basi per pinse oggetto del quesito della risposta a interpello 752/2021, agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) - competente in merito alla corretta classificazione merceologica - ritiene che il prodotto «sia classificabile nell’ambito del Capitolo 19 della nomenclatura combinata tra le “Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria”, in particolare alla sottovoce NC 1905 9080 prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao».

Per quanto riguarda l’aliquota Iva applicabile ai prodotti della panetteria, la risposta a interpello 752/2021 ricorda le risposte a interpello 546 del 16 agosto 2021 e n. 547 del 17 agosto 2021. In particolare, la risposta 546 chiarisce che «la sottovoce 1905 9080 riguarda “altri” prodotti (…) che rientrerebbero piuttosto nell’ambito della panetteria fine di cui al numero della citata tabella A, parte III, con applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento».

Tuttavia, «per effetto della modifica normativa di cui alla legge di Bilancio 2019, occorre ... individuare all’interno di questa categoria quei prodotti che presentino le caratteristiche indicate dalla citata norma di interpretazione autentica, che consentono l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento, nonostante la classificazione nell’ambito della sottovoce residuale 1905 9080» (e cioè solamente: gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio; i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge; i cereali interi o in granella e i semi; i semi oleosi; le erbe aromatiche e le spezie di uso comune).

In riferimento agli impasti per pizza, la risoluzione 527/1993 precisa che le «basi per pizze», pur rientrando tra i prodotti della «panetteria fine», sono comunque preparati con gli ingredienti di cui al titolo III della legge 580 del 1967. Considerato che l’articolo 75, comma 2, afferma il principio secondo cui tra i prodotti della panetteria ordinaria sono compresi anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 580/1967, per la risoluzione le cessioni delle basi per pizze sono da assoggettare all’aliquota Iva ridotta del 4 per cento, in quanto compresi nel numero 15), tabella A, parte II.

Quando si può applicare l’Iva al 4%

Proprio alla luce della risoluzione 527/1993, la risposta a interpello 752/2021 giunge alla conclusione che le cessioni aventi a oggetto semplici basi per pizze o per pinse - senza aggiunta, quindi, di altra farcitura e contenenti esclusivamente gli ingredienti ammessi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 75, comma 2, della legge 413/1991) siano soggette all’aliquota ridotta al 4 per cento. In caso contrario, la commercializzazione riguarderà un prodotto della panetteria fine - numero 68), della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, soggetta all’aliquota Iva del 10 per cento.


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