Imposte

Esenti da imposte le vincite a poker nei casinò esteri

di Giovanni Iaselli e Antonio Tomassini

Le vincite a poker realizzate in un casinò comunitario non scontano imposte sul reddito in Italia al pari delle vincite ottenute presso casinò italiani, non essendo ammissibile una disparità di trattamento alla luce degli articoli 52 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È questa la conclusione della Ctr Campania 9001/33/16 (presidente Stanizzi, relatore Verrone) che ha accolto l’appello di un giocatore contro la sentenza di primo grado che aveva confermato l’imponibilità di vincite conseguite nel 2010.

I giudici napoletani richiamano il principio di non discriminazione affermato dalla Corte di giustizia europea (cause C-344/13 e C-367/13) proprio in relazione alle norme fiscali italiane applicabili alle vincite conseguite presso i casinò, secondo cui uno Stato membro non può qualificare come redditi imponibili le vincite realizzate presso case da gioco site in altri Stati membri ed esentare le vincite realizzate sul proprio territorio.

L’articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, qualifica come redditi diversi le vincite derivanti da giochi e scommesse. Le vincete sono tassate integralmente (articolo 69 del Tuir) e soggette agli obblighi dichiarativi nell’anno in cui sono conseguite. La generale rilevanza reddituale delle vincite deve essere letta unitamente all’articolo 30 del Dpr 600/73, il quale prevede l’applicazione di una ritenuta d’imposta facoltativa che, laddove operata, esaurisce la rilevanza impositiva delle stesse vincite.

Inoltre, prima delle modifiche introdotte dalla legge 122/2016(legge comunitaria 2015-2016), il successivo comma 7 dell’articolo 30 del Dpr 600/73 stabiliva che per le vincite derivanti da case da gioco italiane, la ritenuta si considerava compresa nell’imposta sugli spettacoli già assolta dai casinò. In pratica le vincite “nazionali”, a differenza di quelle conseguite presso casinò esteri, erano coperte da un regime di esclusione dalle imposte sul reddito in capo ai giocatori, che la Corte di giustizia (e ora anche dai giudici partenopei) hanno ritenuto non giustificabile alla luce della normativa comunitaria.

Al fine di eliminare ogni profilo discriminatorio, la legge 122/2016 ha disposto l’irrilevanza reddituale in capo al giocatore delle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate tanto in Italia quanto in altri Stati membri della Ue o nello Spazio economico europeo.

Qualche dubbio permane per le vincite da poker online presso concessionari autorizzati in Italia (residenti e non residenti). Se è vero che tali vincite dovrebbero assumere rilevanza reddituale in base al citato articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir, va tenuto presente che l’articolo 30, comma 3, del Dpr 600/73 stabilisce il principio generale secondo cui - nel caso di giochi per i quali è imposto un prelievo erariale - la ritenuta a titolo d’imposta dovrebbe considerarsi inclusa in tale prelievo. Per il poker online, infatti, i concessionari di gioco corrispondono un’imposta unica di gioco pari al 20% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Ne dovrebbe conseguire l’irrilevanza reddituale di tali vincite in capo ai giocatori italiani.

Ctr Campania 9001/33/16

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