Controlli e liti

Divieto non retroattivo per la compensazione con crediti fiscali altrui

La Ctp di Milano n. 803/2022 ricorda che prima del Dl 124/2019 non esistevano vincoli normativi all’operazione

di Massimo Romeo

Irretroattivo il divieto di compensazione dei debiti fiscali dell'accollato con i crediti fiscali propri. Solo con il Dl 124/2019, in vigore dal 26 ottobre 2019, è stato effettivamente stabilito il divieto per l'accollante di procedere al pagamento dei debiti dell'accollato mediante compensazione con crediti propri. Prima di allora, la facoltà della compensazione de quo non risultava preclusa. Così si pronuncia la Ctp di Milano con la sentenza n. 803 del 20 marzo 2022.

Una società impugnava l'atto di recupero con il quale l'agenzia delle Entrate le aveva contestato l'illegittimo utilizzo di crediti d'imposta avendo beneficiato delle compensazioni per accollo da parte di altra società. La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto in quanto le compensazioni effettuate tra accollante e accollato non potevano dichiararsi indebite sulla base della normativa prevista ratione temporis (articolo 8, comma 2, legge n. 212/2000 e articolo 17, decreto legislativo 241/97).

Secondo l'amministrazione finanziaria, l'articolo 17 del Dlgs 241/1997 prevede la possibilità di effettuare i versamenti unitari delle imposte e contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti previdenziali, con compensazione dei crediti eventualmente vantati dallo stesso debitore, ma non la possibilità di compensare i suddetti debiti con crediti di terzi. La stessa disposizione dell'articolo 8 comma 2 dello Statuto del contribuente non contiene nessuna previsione normativa circa la possibilità di derogare alla limitazione riguardante l'istituto della compensazione, precludendo in sostanza all'accollante di poter adempiere al pagamento del debito dell'accollato con eventuali propri crediti di imposta.

I giudici ambrosiani premettono che solo con il sopracitato Dl è stato effettivamente stabilito il divieto per l'accollante di procedere al pagamento dei debiti dell'accollato mediante compensazione con crediti propri, per cui la posizione dell’Agenzia che assume non fosse consentito al contribuente di effettuare la compensazione dei propri debiti con pari crediti dell'accollante e non potesse da quest'ultimo eseguirsi, non risultava preclusa da una norma di diritto che, invero, all'epoca dei fatti contestati non esisteva, bensì si fonda sulla scorta di un mero documento di prassi (la risoluzione n.140/E/2017) per ciò stesso sprovvisto del necessario crisma di “atto avente forza di legge” e quale documento di prassi dotato di efficacia esclusivamente interna nell’ambito dell’amministrazione dalla quale viene emesso.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’ufficio, chiosa il Collegio, «l'istituto dell'accollo di debito di imposta, previsto pacificamente in materia civilistica (art. 1273 c.c.), è stato introdotto anche in materia tributaria, sebbene con peculiarità stabilite dalla legge fiscale (art.8 commi 1 e 2 della l. 212/2000)»; tant'è, osserva la Ctp, che l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 286/E/2009, attivava i codici identificativi, con le istruzioni agli addetti ai lavori per effettuare l'accollo da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in capo ad altri soggetti di imposta; ragion per cui, nel caso di specie, l'operato posto in essere dalla ricorrente (estinzione dei propri debiti fiscali in qualità di accollato, attraverso compensazione di pari crediti d'imposta maturati in capo all'accollante), risultava, secondo gli interpreti, eseguito nel rispetto delle norme ed effettuato per il tramite di una modalità estintiva delle obbligazioni tributarie «per oltre un decennio convalidata dalla stessa Agenzia Fiscale e risultando pertanto legittimo fino all'entrata in vigore dell'art. 1 del Dl 124 del 2019».

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