Controlli e liti

Bocciata la rettifica di maggior valore sul terreno destinato al fotovoltaico

La volontà di installare un impianto non modifica la natura agricola del fondo. Il corrispettivo è legittimo se si rispetta il parametro catastale previsto dal Dpr 131/86

di Giorgio Gavelli

Non è soggetto a rettifica il corrispettivo pattuito per il trasferimento di un terreno agricolo, iscritto in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore al prodotto che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento ex articolo 52, comma 4, del Dpr 131/1986. È il principio ribadito dalla decisione 1195/06/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna (Presidente Proto, Relatore Torsello), con riferimento a un fondo destinato a ospitare un impianto fotovoltaico.

La vicenda e gli appelli

La cessione oggetto di rettifica di valore risale al 2010, ed è la seconda volta che i giudici di appello se ne occupano, dopo che la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la precedente sentenza.

L’ufficio, ricorrendo a una perizia di stima, aveva rettificato il corrispettivo identificando un valore superiore al doppio di quanto dichiarato. Nei primi due gradi di giudizio, il contribuente aveva ottenuto una progressiva riduzione del valore, ma aveva comunque deciso di ricorrere per Cassazione, lamentando tra gli altri motivi, la carenza di un percorso logico comprensibile nel giudizio della sentenza di appello. Motivo accolto dai giudici della Suprema corte, con conseguente riassunzione del contenzioso di fronte alla Corte di giustizia bolognese in diversa composizione.

Quest’ultima ha concluso per l’illegittimità dell’atto di rettifica: la volontà dell’acquirente di destinare l’area all’installazione di un impianto fotovoltaico (avvalorata dalla clausola risolutiva espressa presente nel contratto preliminare in caso di omesso rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti) non ne modifica la natura agricola, con conseguente impossibilità di rettificare il valore se viene rispettato il parametro catastale previsto dall’articolo 52, comma 4, del Dpr 131/1986. Peraltro – secondo la sentenza – gli atti di trasferimento di terreni presi a riferimento dall’ufficio per determinare il maggior valore riguardavano aree di diversa categoria catastale, con un livello qualitativo più elevato. Per cui, anche se la rettifica fosse stata ammissibile (terreni non agricoli), la metodologia valutativa utilizzata sarebbe stata comunque censurabile.

La classificazione dell’area

Va ricordato che per l’agenzia delle Entrate (risoluzione 112/E/2009, circolare 36/E/2013 e risposta a interpello 299/2021) la costruzione dell’impianto fotovoltaico non comporta l’automatica classificazione del terreno su cui sorge quale “area edificabile”, in quanto, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole dai vigenti piani urbanistici. Non si rientrerebbe, quindi, nell’ambito applicativo del Dl 223/2006, secondo cui «un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©