Imposte

Nuovi parametri Transizione ecologica validi solo per l’ ecobonus

Non servono ad asseverare la congruità dei lavori di super sismabonus

di Giorgio Gavelli

Sta creando qualche perplessità la definizione dell’esatto ambito applicativo del decreto della Transizione ecologica contenente i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione di congruità delle spese per i bonus in edilizia.

Il nodo dell’asseverazione

In particolare ci si interroga sul perimetro individuato dall’articolo 2 del decreto (ancora non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), che fa riferimento sia all’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura (articolo 121, comma 1, del Dl 34/2020) sia «alla fruizione diretta della detrazione». Una lettura fuori contesto, infatti, potrebbe far concludere che, dalla sua entrata in vigore, tutti i bonus minori (compreso il bonus casa, il sismabonus ordinario ed il bonus facciate “non termico”) siano detraibili in dichiarazione solo in presenza di specifica asseverazione prezzi.

Ma da una lettura attenta del decreto ci si rende conto che così non è. In primo luogo, i valori dell’Allegato “A” al Decreto fanno riferimento esclusivamente ad interventi “ecobonus”, già compresi nel Dm Mise Requisiti del 6 agosto 2020, il cui Allegato I viene, appunto sostituito proprio dall’Allegato “A”. In secondo luogo, l’articolo 2 oggetto di interpretazione esordisce proprio chiarendo come «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall’Allegato A», delimitando chiaramente l’ambito applicativo. Occorre ricordare che l’asseverazione di congruità delle spese sostenute è richiesta:

• per tutti gli interventi che fruiscono del Superbonus, sia in caso di detrazione che di opzione per la cessione/sconto in fattura (articolo 119, comma 13, lettere a e b, del decreto Rilancio);

• per tutti i bonus oggetto di cessione/sconto in fattura previsti dal successivo articolo 121 (comma 1-ter, lettera b, dello stesso articolo);

• per la detrazione in dichiarazione delle spese per interventi “ecobonus” di cui all’articolo 2 del Dm Mise requisiti 6 agosto 2020 e, quindi, per tutti gli interventi con data inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, se richiesta dal decreto stesso.

È in quest’ambito, quindi, che opera il nuovo Dm Mite, con l’eccezione della congruità dei valori in ambito “super sismabonus”, che resta disciplinata dal Dm delle Infrastrutture 58/2017, come modificato dal decreto 329/2020 (e, quindi, nulla ha a che fare con l’Allegato A del decreto Mite).

Gli altri prezzari

Il comma 4 dell’articolo 3 del Dm Mite prevede che nei casi in cui l’asseverazione sia obbligatoria (tanto nel Superbonus quanto nei bonus minori) ma non riguardi un intervento citato all’Allegato “A”, il tecnico continua a fare riferimento ai prezzari locali o ai prezzari Dei, come in passato. Va ricordato che la stessa legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 28) ha chiarito in via interpretativa che i valori Dei sono utilizzabili anche per i lavori diversi dall’ecobonus, come confermato dalle risposte rese nel corso di Telefisco. Anzi, con l’entrata in vigore del decreto Mite, i prezzari locali e i prezzi Dei negli interventi ecobonus (anche agevolati al 110%) acquisiscono una rilevanza, per così dire, residuale, applicandosi ai lavori che anticipano la tempistica emergente dal combinato disposto dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 5 del Decreto (presentazione della richiesta del titolo edilizio presentata a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta).

Ricapitolando, quindi i valori espressi dal Dm Mite in via di pubblicazione non servono:

• per l’asseverazione di congruità dei prezzi necessaria per il super sisma bonus e per la cessione/sconto della detrazione derivante dai bonus minori diversi dall’ecobonus (e dal bonus facciate “termico”);

• per l’asseverazione di congruità dei prezzi necessaria (anche in detrazione) per il super ecobonus e per l’ecobonus ordinario, relativamente agli interventi che non rientrano nella decorrenza del decreto.

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