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Iva, scoglio indetraibilità per il sale and lease back

La Cassazione ribadisce la prevalenza della causa di finanziamento

di Carla Bellieni e Barbara Rossi

Nel contratto di sale and lease back prevale la causa di finanziamento. Pertanto, l’operazione rientra tra quelle esenti da Iva con indetraibilità dell’imposta lato acquisto.

Con l’ordinanza 30016/2021 del 26 ottobre, la Cassazione torna sul sale and lease back, confermando:
1.
la configurabilità dell’operazione come finanziamento e non come vendita seguita da leasing con opzione di riacquisto;
2. di conseguenza, l’indetraibilità dell’Iva sull’acquisto del bene oggetto del contratto.

La pronuncia, con succinta motivazione, richiama:
-
i principi comunitari in merito alla nozione di cessione di beni;

- la giurisprudenza comunitaria (27 marzo 2019, C-201/18);
-
recenti precedenti della stessa Cassazione (sentenza 24 giugno 2021, n. 18139 e sentenza 27 aprile 2021, n. 11023 si veda su queste stesse pagine gli interventi del 28 aprile 2021 e del 29 aprile 2021).

Il caso da ultimo esaminato dalla Suprema corte verte su un’operazione di vendita e successivo riacquisto con pagamento dilazionato di un attrezzo agricolo. Il recupero dell’Iva poggia sull’assunto che non sussista un atto traslativo, poiché secondo l’impianto accertativo l’esborso alla controparte configura un finanziamento del soggetto che appare come venditore.

Nella motivazione viene richiamato che, secondo i principi comunitari, ai fini dell’Iva per cessione di beni si deve intendere non già il trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente bensì qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale compiuta da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.

Non ritenendo realizzata una cessione imponibile, i giudici di legittimità hanno concluso per il disconoscimento del diritto di detrazione ex articolo 19 del Dpr 633/1972, ulteriormente osservando che la qualificazione come prestazione di servizi (di finanziamento) determinerebbe la stessa conclusione, essendo in quel caso l’operazione rilevante all’Iva ma esente.

Nell’ordinanza non risultano esaminati gli elementi concreti del caso e la riqualificazione viene effettuata senza considerazione alcuna della portata novativa della pronuncia rispetto al legittimo affidamento del contribuente che, nell’individuazione degli adempimenti posti in essere e del diritto (detrazione) esercitato, ha fatto riferimento all’ordinamento giuridico interno, in cui gli aspetti giuridico formali delle operazioni di lease-back risultano, come confermato da una incontestata prassi applicativa, determinanti rispetto agli aspetti economici sostanziali cui dà rilievo la direttiva.

L’ordinanza 30016/2021 della Suprema corte pare per questo fortemente discutibile: a protezione della tutela del legittimo affidamento del contribuente, la questione interpretativa circa la detraibilità dell’Iva nel lease-back dovrebbe trovare soluzioni, pur coerenti al quadro unionale, non di fonte giurisprudenziale sul passato ma di fonte normativa sul futuro, con confini anche temporali di rilevanza giuridico-formale dei contratti in buona fede posti in essere dal contribuente.