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L’albergo accede al credito d’imposta sulla seconda rata Imu

Il Dl 21 ha disposto un credito d’imposta per il settore turistico ricettivo pari al 50% dell’Imu versata a titolo di seconda rata 2021 sostenuta per gli immobili di categoria D/2

di Tommaso Landi

La domanda

L’articolo 22 del decreto legge 21 del 21 marzo 2022 (decreto Ucraina) introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata 2021 dell’Imu per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività recettiva. Ne possono beneficiare le imprese turistico-recettive che esercitano attività agrituristica, che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali, i parchi tematici. Sono previste due condizioni:
- che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- che i soggetti interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Si chiede pertanto se, soddisfatte tutte le condizioni richieste, sia possibile fruire dell’agevolazione anche per gli alberghi.
M.V. – Torino

La risposta è positiva. Il decreto legge 21 del 21 marzo 2022, cosiddetto decreto Ucraina, ha disposto un contributo sotto forma di credito d’imposta per il settore turistico ricettivo, nel caso vengano rispettate determinate condizioni.
Tale credito d’imposta ammonta al 50% dell’Imu versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 sostenuta per gli immobili di categoria D/2.
Quindi, per fruire del contributo, oltre alle condizioni che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019, è indispensabile anche che la categoria catastale dell’immobile sia D/2, categoria che individua, appunto, alberghi e pensioni.
In proposito e per completezza va, però, specificato che l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

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