Imposte

Aiuti di Stato estesi alle navi iscritte nei registri dei Paesi Ue

Bonus fiscali e contributivi saranno operativi dopo i decreti attuativi. L’Italia si allinea agli impegni richiesti da Bruxelles con limitazioni e nuove regole

di Carla Bellieni e Benedetto Santacroce

Con l’articolo 41 del Dl 144/2022 (Aiuti ter), frutto di un intenso lavoro in una materia tecnicamente complessa, l’Italia dà attuazione agli impegni, contenuti nella decisione C(2020)3667 final, caso Sa.48260 (2017/NN), del giugno 2020, cui la Commissione Ue aveva condizionato la piena compatibilità con il mercato interno (articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue), delle disposizioni regolanti il regime del registro internazionale per le navi ivi iscritte.

Le modifiche introdotte dalle disposizioni previste dal decreto Aiuti-ter riguardano tra l’altro l’estensione delle misure del Registro internazionale alle navi iscritte nei registri ovvero che battono bandiera di un Paese Ue/See.

L’articolo 10 della legge europea 2017 (legge 167/2017) già aveva previsto l’estensione:

1. dei benefici fiscali dell’articolo 4 (non di quelli contributivi dell’articolo 6 del Dl 457/1997 estesi dal decreto Aiuti-ter);

2. della Tonnage tax;

3. delle misure dell’articolo 12, comma 3, del Dlgs 446/1997 in merito alla determinazione analitica del valore della produzione estera riferibile all’esercizio di attività produttive mediante utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale da scomputare dal valore della produzione imponibile ai fini Irap.

L’articolo 10 della legge 167/2017 risulta ancora oggi in attesa del relativo provvedimento attuativo, che dovrà quindi essere coordinato alle nuove misure – e procedure – introdotte dall’articolo 41 del Dl 144/2022.

In coerenza con la decisione della Commissione europea di cui costituisce lo strumento normativo attuativo, l’Aiuti-ter interviene (solo) sulle misure fiscali e contributive previste per il Registro internazionale, nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Mims (ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili), le navi che effettuano attività di trasporto marittimo. Oltre ai proventi principali, sono agevolati i proventi delle attività assimilate, di cui viene fornito un elenco, e viene introdotto un tetto (50% dei ricavi totali ammissibili) ai ricavi agevolati da attività «accessorie».

Il Dl Aiuti-ter rinvia a un emanando decreto di concerto Mims-Mef l’individuazione delle attività accessorie e attribuisce alle autorità marittime locali le attività di verifica del rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti marittimi per l’acceso ai benefici.

Fulcro dell’estensione delle misure alle navi Ue/See è l’introduzione di un apposito elenco, tenuto presso il Mims, in cui le navi potranno essere iscritte previo rilascio, su istanza delle imprese di navigazione, dell’autorizzazione da parte del Mims. La legge rinvia a un emanando decreto attuativo del Mims le regole di funzionamento del nuovo elenco e ne dispone l’accesso in via telematica da parte delle Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi, ai fini delle attività di controllo sui beneficiari.

Gli altri impegni normati a modellare il futuro assetto del regime riguardano principalmente:

1. l’introduzione di una quota minima di navi dei registri degli Stati Ue/See;

2. come anticipato in precedenza, i proventi ammissibili;

3. l’applicazione della disciplina del transfer price (ex articolo 110, comma 7, Tuir) nei rapporti intersocietari, prima prevista soltanto ai fini della Tonnage tax, anche fra soggetti residenti;

4. la possibilità – e i limiti – di applicazione del regime alle unità gestite dall’impresa in forza di contratti di noleggio;

5. l’introduzione di limiti all’applicazione dei benefici alle unità in bare-boat out, che quindi in futuro potranno beneficiare del regime soltanto nei limiti previsti dalle nuove norme.

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