Adempimenti

Dati sanitari per la precompilata, entro il 31 gennaio le spese del secondo semestre 2021

Ampliata la platea degli obbligati. Sanzione di 100 euro per ogni invio omesso o errata entro un tetto di 50mila euro

di Federico Gavioli

Scade lunedì 31 gennaio il termine per l’invio telematico al sistema Ts (Tessera sanitaria), da parte degli operatori tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, sostenute dalle persone fisiche, nel secondo semestre 2021. Per effetto del decreto del 16 luglio 2021 del Mef (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 3 agosto 2021), è più ricca la platea di dati che potranno essere utilizzati dall’agenzia delle Entrate per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate relative all’anno d’imposta 2021. Entro il 31 gennaio del 2022, infatti, anche gli operatori delle prestazioni sanitarie riconosciute con il decreto 9 agosto 2019 del ministero della Salute dovranno inviare al sistema Ts i dati relativi alle spese presso di loro effettuate dalle persone fisiche nel corso del 2021.

I soggetti obbligati all’invio

La scadenza del prossimo 31 gennaio 2022 interessa tutti gli operatori sanitari che trasmettono i dati al sistema Ts tra cui vi rientrano, per effetto anche delle novità disposte nel 2021: le aziende sanitarie locali (Asl), le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al Ssn, gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica, gli ottici, le parafarmacie, nonché gli iscritti agli albi dei tecnici sanitari di laboratorio, dei tecnici audiometristi, dei tecnici audioprotesisti, dei tecnici ortopedici, dei dietisti, dei tecnici di neurofisiopatologia, dei tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, dei igienisti dentale, dei fisioterapisti, dei logopedisti, dei podologi, dei ortottisti e assistenti di oftalmologia, dei terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, dei terapisti occupazionali, degli educatori professionali, dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, degli assistenti sanitari e dei biologi.

I dati da trasmettere

Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale. L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie: vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative o a carattere peritale rilasciate a persone fisiche, comprese quindi perizie medico legali e certificati di idoneità. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata, o meno, da Iva.

Le sanzioni applicabili

L’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014 prevede che «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione». Inoltre, in caso di diverse sanzioni non si applica il «cumulo giuridico» (articolo 12 del Dlgs 472/1997), fatto salvo un tetto massimo di 50mila euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro.

Infine l’obbligo di trasmissione telematica di dati delle spese sanitarie e veterinarie, è imposto da una norma di natura tributaria di cui all’articolo 3, comma 3, del Dlgs 175/2014, al fine di favorire l’operatività della dichiarazione dei redditi precompilata; pertanto, in considerazione della natura fiscale dell’adempimento, è possibile sanare le corrispondenti violazioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997).

Rinvio al 2023 per memorizzazione e trasmissione telematica

Per effetto delle novità contenute nell’articolo 5, comma 12-ter, del Dl 146/2021, è rinviata al 1° gennaio 2023 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2022) la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al sistema Ts, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. Va ricordato, infatti, che la disposizione proroga la decorrenza prevista nell’articolo 2, comma 6-quater, del Dlgs 127/2015, il quale dispone che i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Ts, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere a tale obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

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