Adempimenti

Integrativa a favore: crediti a due velocità

di Riccardo Giorgetti

L’integrativa a favore perde definitivamente il limite temporale «dell’anno successivo» per poter essere validamente utilizzata come strumento per evidenziare crediti d’imposta o maggiori perdite.
Tuttavia, l’immediata utilizzabilità del credito resta preclusa per i crediti che emergono da integrative presentate oltre il termine annuale di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Ciò senza alcuna apparente motivazione. Viene inoltre specificato e circoscritto l’ambito applicativo dell’estensione del periodo accertativo con riferimento alle annualità oggetto di rettifica.
L’articolo 5 del Dl 193/2016 pone fine all’ingiustificata asimmetria esistente fino al 23 ottobre 2016 tra le integrative “a sfavore” e quelle “a favore” estendendo la possibilità per il contribuente di presentare queste ultime anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento.
Ciò comunque entro gli ordinari termini per l’accertamento fiscale previsti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973 .

I crediti
La novità interessa sia le imposte dirette (Ires, Irpef, Irap), i sostituti d’imposta e l’Iva.
Il nuovo articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998 prevede ora genericamente che le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o minore imponibile o, comunque, di un maggiore o minore debito d’imposta o di un maggior o minore credito.
Tuttavia, questa parità viene, in parte, vanificata dal successivo comma 8-bis,il quale dispone che se l’integrativa è presentata oltre il termine prescritto per la trasmissione della dichiarazione relativa al periodo seguente, il credito d’imposta risultante può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
In altri termini, per le integrative “entro l’anno” gli importi a credito potranno essere utilizzati immediatamente per il versamento di imposte, contributi, ritenute a debito. Viceversa, se l’integrativa a favore è “oltre l’anno”, per la compensazione occorrerà attendere il periodo successivo e interesserà i debiti “maturati” in esso. Ciò significa che il credito scaturente da un’integrativa relativa ad Unico 2015 – redditi 2014 – può essere utilizzato nel 2017 se la il modello è stato trasmesso entro dicembre 2016, viceversa dal 2018 se la presentazione è avviene nel nuovo anno.

I debiti “maturati”
Un aspetto dubbio che dovrà essere chiarito riguarda il significato da attribuire al concetto di debiti “maturati” nel periodo d’imposta successivo. Tale termine sembra avere un significato più ampio rispetto a quello di “debiti relativi” in quanto comprende non solo i debiti di competenza dell’annualità ma anche quelli “sorti” nell’annualità in cui si potrà procedere alla compensazione.

L’Iva
L’estensione dell’integrativa a favore riguarda anche la dichiarazione Iva. Il nuovo comma 6-bis introdotto all’articolo 2 del Dpr 322/1998, infatti, consente la possibilità di far valere le integrative, anche a favore, entro i termini per l’accertamento.
Le regole sull’utilizzabilità immediata o differita del credito previste ai fini delle dirette valgono anche per l’Iva.
Per l’integrativa “oltre l’anno”, il credito emergente potrà essere chiesto a rimborso se ne ricorrono i presupposti per l’anno per cui è presentata l’integrativa, ovvero utilizzato in compensazione, ma soltanto per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione.
La norma specifica, infine, che la presentazione di tutte le dichiarazioni integrative (a favore o sfavore) fa slittare i termini di decadenza dell’accertamento a partire dall’annualità di presentazione della integrativa per i “soli elementi” oggetto di integrazione.

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