Professione

Commercialisti, divieto all’assunzione di incarichi limitato ai consiglieri dell’Ordine

Il Pronto Ordini 177/2022 chiarisce che il vincolo previsto dall’articolo 28 del Codice deontologico non è esteso anche ai componenti del Consiglio di disciplina

di Federico Gavioli

Il divieto di assunzione di incarichi di natura istituzionale da parte del commercialista è di stretta e rigorosa interpretazione: nel caso previsto dal Codice deontologico della professione il divieto riguarda i consiglieri dell’Ordine e non è esteso anche ai componenti del Consiglio di disciplina. È sostanzialmente il contenuto del pronto ordini 177/2022 del Cndcec, che fornisce un interessante chiarimento sul contenuto dell’articolo 28 del Codice deontologico dei commercialisti.

Nel caso in esame, in relazione al citato articolo 28, è stato chiesto un parere al Consiglio nazionale sulla possibilità per l’Ordine professionale di individuare nel Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale il professionista idoneo a ricoprire l’incarico di Presidente di un collegio arbitrale, la cui nomina è richiesta all’Ordine stesso.

Le differenze per i soggetti interessati

L’articolo 28 del Codice deontologico della professione dei commercialisti, nella versione aggiornata alla seduta dell’11 marzo 2021, prevede che il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all’ordinamento professionale a livello locale o nazionale adempie alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di servizio nei confronti dell’intera categoria per la valorizzazione della professione, nell’interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto.

Osserva il Cndcec con il Pronto ordini in commento che dal contenuto della disposizione la norma appare riferirsi a tutti gli incarichi istituzionali contemplati nell’ordinamento professionale, tra cui rientra anche l’incarico di componente del Consiglio di Disciplina, in quanto sono istituiti presso i consigli dell’Ordine ed esercitano il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’albo. E non v’è dubbio che la funzione dei suoi componenti debba essere svolta con disciplina, onore e spirito di servizio.

L’articolo 28 del citato Codice prosegue affermando che il professionista deve gestire con trasparenza e oculatezza le attività dell’Ordine e promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali; è compito del professionista favorire , nel rispetto delle norme dell’Ordinamento, l’evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria; si astiene dall’accettare incarichi professionali, ancorché gratuiti, nel caso in cui venga richiesta all’Ordine l’indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi; gli incarichi professionali per i quali sia stata richiesta l’indicazione di singoli nominativi deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine.

Il documento del Cndcec osserva come tutte questa attività indicate rientrano nelle funzioni che la legge professionale attribuisce espressamente al Consiglio dell’Ordine e ai suoi componenti; di conseguenza anche la limitazione dell’assunzione degli incarichi professionali la cui nomina è richiesta al Consiglio, non può che valere per i soli consiglieri dell’Ordine.

Così interpretata la norma risponderebbe alla finalità di assicurare che il mandato istituzionale del consigliere dell’Ordine nei rapporti con i terzi sia eseguito nel modo più corretto, con equilibrio e distacco nonché in assenza di interessi particolari e personali.

Il Pronto ordini conclude affermando che in riferimento al caso di specie può rispondersi al quesito nel senso che il divieto di assunzione di incarichi indicato nell’articolo 28 del Codice deontologico della professione riguarda i consiglieri dell’Ordine e non anche i componenti del Consiglio di Disciplina.

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