Imposte

Terzo settore, agevolabili le donazioni al consorzio con la qualifica di impresa sociale

La risposta a interpello 593/2022: niente preclusioni sulla civilistica a patto che rientri tra le tipologie di soggetti privati riconosciute e esistenti nell’ordinamento giuridico <a uuid="" channel="" url="https://viewerntpro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?appid=4239&redirect=false&origine=fisco#showdoc/39548939" target="_blank"/>

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di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Anche al consorzio volontario che assume la veste di impresa sociale spetta la possibilità di fruire del regime di favore in materia di erogazioni liberali (articolo 83 del Dlgs 117/2017 o Cts).

La risposta a interpello 593/2022 delinea l’ambito soggettivo della norma introdotta dal Cts con cui il legislatore punta a ridisegnare l’intero sistema di deduzioni e detrazioni per le donazioni in favore di enti del Terzo settore (Ets). Una disposizione, quest’ultima, che consente alle persone fisiche di beneficiare di una detrazione Irpef pari al 30% degli importi erogati fino a 30mila euro l’anno (35% in caso di organizzazioni di volontariato) o, di una deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Mentre alle imprese viene consentita la sola possibilità di dedurre.

Ad interrogarsi sulla possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previsti dall’articolo 83 Cts, è un consorzio che persegue finalità di interesse generale consistenti in interventi per il miglioramento della condizione ambientale ed iscritto nella sezione speciale «imprese sociali» del Registro imprese. In particolare, l’istante ritiene di poter rientrare tra i soggetti beneficiari dell’articolo 83 Cts, non trattandosi di ente costituito nella forma societaria. Una condizione che – a rigore – lo escluderebbe dal beneficio fiscale in questione che include, invece, tutti gli Ets iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), incluse le cooperative sociali.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria correttamente si esprime in senso favorevole muovendo dal presupposto che il consorzio volontario, nel caso in cui assuma la qualifica di impresa sociale, possa rientrare tra i beneficiari non avendo la forma giuridica societaria.

Una conclusione a cui l’agenzia delle Entrate arriva interpretando l’articolo 1 del Dlgs 112/2017, che individua le realtà che possono assumere la qualifica di impresa sociale. La disposizione, infatti, include tra i soggetti che possono dotarsi di tale qualifica tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme del titolo V del codice civile che, esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro. Non sussistendo, quindi, preclusioni riguardo la veste civilistica assunta dall’ente «impresa sociale» a condizione che il soggetto privato sia riconosciuto ed esistente nell’ordinamento giuridico (si veda la nota ministero del Lavoro n. 8115/2020). Condizione questa rispettata nel caso di specie che porta i consorzi ad essere ricompresi tra gli enti privati trattandosi di realtà costituite in virtù delle disposizione del titolo V del codice civile. Occorrerà, tuttavia, ai fini della fruizione dei benefici fiscali introdotti dall’articolo 83 Cts, che l’ente non assuma la forma giuridica societaria.

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