I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 1° al 10 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Reverse charge

Direttiva Ue 3 giugno 2022, n. 2022/890, GUUE 8 giugno 2022, L155/1

Reverse charge: proroga temporanea fino al 2026

La Ue ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 la possibilità – al fine di contrastare le frodi Iva (quarto «considerando» della Direttiva in esame) – di applicare il reverse charge ai sensi dell'articolo 199-bis, Direttiva 2006/112/Ce. Mentre il reverse charge obbligatorio e permanente è stabilito dagli articoli 198, paragrafo 2 e 199, paragrafo 1 della medesima Direttiva (cessioni di oro da investimento, materiale d'oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, prestazioni di servizi rese nel settore edile, compresa la prestazione di manodopera, cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato con opzione per l'imposizione, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici), l'inversione contabile di cui all'articolo 199-bis è facoltativa e temporanea. L'Italia la applica in diversi settori, come quello delle cessioni di telefoni cellulari, console, tablet e pc, cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore. La norma (paragrafo 1) prevede che «fino al 31 dicembre 2026 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni […]». La disposizione, facoltativa, dunque, va recepita nell'ordinamento interno (modificando l'articolo 17, comma 8, Dpr 633/1972), come ben chiarito dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza 10 dicembre 2020, causa C-488/18, Golfclub Schloss Igling. Nel caso specifico, si tratta di una facoltà per gli Stati membri, non di un obbligo, per cui l'esistenza del potere discrezionale preclude la diretta applicabilità del meccanismo dell'inversione contabile. Si ricorda che la precedente autorizzazione scade al 30 giugno 2022.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 giugno 2022, n. 322

Contratto di concessione con un Comune: applicazione dell'imposta sui canoni versati

La Risposta fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione dell'Iva ai canoni corrisposti da una società concessionaria a favore di un Comune concedente per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi e per l'uso di immobili strumentali allo svolgimento del predetto servizio. La questione attiene alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo di cui agli articoli 3 e 4, Dpr 633/1972. In linea generale, l'imposta è dovuta se l'ente locale non opera nella veste di pubblica autorità e il contratto di concessione rappresenta per le parti fonte di reciproche obbligazioni (cd. rapporto sinallagmatico). Infatti, gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole assoggettano a Iva soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di tali attività. Inoltre, non si considerano commerciali le operazioni effettuate dai Comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità, salvo che il non assoggettamento a Iva delle stesse possa provocare distorsioni della concorrenza di una certa importanza (articolo 4, commi 4 e 5, Dpr 633/72 e articolo 13, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/Ce). Nel caso di un'attività resa da un Comune, quindi, occorre stabilire se essa sia realizzata nella veste di pubblica autorità. In tal caso, in assenza di distorsioni della concorrenza, essa sarà esclusa da Iva; diversamente, se l'ente non opera in veste autoritativa, occorrerà accertare se esso svolga o meno un'attività d'impresa (articolo 9, Direttiva 2006/112/Ce). Si ricorda che sono riconducibili tra le attività svolte in veste di pubblica autorità quelle fondate su un rapporto di diritto pubblico, mentre sono da ricondurre tra quelle di natura commerciale quelle fondate su rapporti di carattere privatistico (Corte di Giustizia Ue, causa C-604/19 e Corte di Cassazione 26208/2021).Ciò che assume rilievo non sono l'oggetto o lo scopo dell'attività (Corte di Cassazione 37951/2021), né la proprietà – pubblica o privata – dei beni utilizzati (Rm 348/E/2008), bensì le modalità di esercizio della stessa, dovendosi valutare se l'ente agisca nella veste di soggetto di diritto pubblico o alle condizioni giuridiche proprie degli operatori economici privati. Nel caso specifico, l'attività è soggetta ad Iva (che va applicata sui canoni versati al Comune a fronte della concessione dei servizi di cui si è detto), in quanto: 1) il contratto di concessione rappresenta per le parti fonte di reciproche obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili; 2) il Comune non opera nella veste di pubblica autorità, anche tenuto conto che a fronte del complesso dei servizi oggetto di concessione è previsto a carico della concessionaria un canone unico e indistinto.

Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 giugno 2022, n. 325

Cessione e retro-locazione di navi: applicazione del regime di non imponibilità

Gode del regime di non imponibilità di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972 l'operazione consistente nella cessione di navi (adibite alla navigazione in alto mare) a un fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato (FIA), con contestuale retro-locazione delle stesse navi al cedente. La locazione a scafo nudo è contestuale alla vendita, tanto che il fondo neppure assume la qualifica di armatore che verrà mantenuta dai cedenti i quali continueranno, senza soluzione di continuità, l'esercizio dell'attività commerciale di trasporto passeggeri. L'agenzia precisa che la cessione fruisce del regime di non imponibilità a prescindere dalla qualificazione soggettiva ai fini Iva del cessionario (il fondo è privo di soggettività passiva ai fini dell'Iva). Ai fini della dimostrazione dell'utilizzo delle navi in alto mare può essere presentata una sola dichiarazione da parte del fondo. Conseguentemente, i cedenti indicheranno nelle fatture di cessione delle navi al fondo il protocollo di ricezione della dichiarazione cui potranno fare riferimento anche i loro fornitori/subfornitori (soggetti cedenti/prestatori di beni/servizi nei confronti dei locatari delle navi per i quali ricorrano le condizioni per invocare il regime di non imponibilità).

Registro e ipo-catastali/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 giugno 2022, n. 324

Immobili demoliti e ricostruiti: applicazione delle imposte in misura fissa

La Risposta interviene per chiarire l'applicabilità dell'agevolazione recata dall'articolo 7, Dl 34/2019 (Decreto Crescita) e le situazioni che ne determinano la decadenza. L'agevolazione – spettante alle imprese di costruzione e di ristrutturazione – consisteva nel pagamento dell'imposta fissa (200 euro per ciascuna imposta, di registro, ipotecaria e catastale), per l'acquisto del fabbricato oggetto di successiva demolizione e ricostruzione (ovvero dell'effettuazione di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro o di risanamento conservativo) e cessione nell'arco di 10 anni dall'acquisto. La cessione del fabbricato può avvenire anche se lo stesso è stato suddiviso in più unità immobiliari purché l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. Il regime di favore è stato in vigore fino al 31 dicembre 2021. Le opere descritte devono essere realizzate conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica «NZEB, A o B». L'immobile dev'essere poi rivenduto per almeno il 75% del volume del nuovo edificio. Il venir meno di una delle suddette condizioni fa decadere l'agevolazione con conseguente recupero delle imposte a tassazione ordinaria. Nel caso descritto dall'istante, il fabbricato – acquistato usufruendo del regime previsto dal Decreto Crescita – viene rivenduto senza aver effettuato gli interventi richiesti per usufruire della tassazione ridotta. Pertanto, le agevolazioni si perdono, e il soggetto che ne aveva beneficiato deve versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale ordinarie insieme a una sanzione pari al 30% dei tributi. La perdita del beneficio e le sanzioni operano anche se il mancato rispetto delle condizioni di legge viene comunicato al Fisco dallo stesso contribuente. In questo modo si è fornita una soluzione meno favorevole al contribuente rispetto al caso della rinuncia delle agevolazioni «prima casa», per le quali in passato è stato affermato che il contribuente che si renda conto di non poter/voler tener fede alle dichiarazioni rese in atto ai fini agevolativi, può, entro lo scadere dei termini (18 mesi o un anno, a seconda del tipo di dichiarazione di cui si tratti), presentare all'agenzia delle Entrate un'istanza con la quale revoca la dichiarazione di intenti espressa in atto e chiede la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione. In tal caso, non sono dovute sanzioni, ma solo la maggiore imposta (Rm 31 ottobre 2011, n. 105/E e Rm 27 dicembre 2012, n. 112/E).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 1° giugno 2022

Tax credit ricerca e sviluppo: riversamento spontaneo

Viene definita la procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione, alla data del 22 ottobre 2021, dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (introdotti dall'articolo 3, Dl 145/2013), maturati nei periodi d'imposta a decorrere dal 2015 e fino al 2019, ai sensi dell'articolo 5, commi 7-12, Dl 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale). Quest'ultima norma ha introdotto la disciplina che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione di questi crediti d'imposta, senza irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi. In particolare, oggetto della regolarizzazione sono gli importi relativi al bonus indebitamente fruito a causa: a) di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa; b) di attività non ammissibili al credito d'imposta; c) di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione dei principi di pertinenza e congruità; d) dell'erronea determinazione della media storica di riferimento. In breve: 1) occorre effettuare domanda entro il 30 settembre 2022; 2) va eseguito il riversamento del credito entro il 16 dicembre 2022 (senza avvalersi della compensazione), anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali; 3) si gode del beneficio consistente nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13, commi 4 e 5, Dlgs 471/97 e degli interessi. Il modello di istanza va presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati che dovranno rilasciare all'interessato una copia cartacea del modello predisposto con modalità informatiche, e copia della attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'agenzia delle Entrate. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, dev'essere conservato a cura di quest'ultimo. La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell'importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza compensazione. Dall'importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17, Dlgs 241/1997. La procedura non può essere impiegata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale; in pratica, per fruire della procedura, al 22 ottobre 2021 non devono sussistere avvisi di recupero del credito d'imposta definitivi, quindi non impugnati o sui quali è sceso il giudicato. Inoltre, l'accesso alla procedura è precluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di: condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 giugno 2022, n. 321

Regime fiscale impatriati precluso per i soggetti non iscritti all'Aire

Il regime speciale per lavoratori impatriati non spetta per gli Italiani non iscritti all'Aire. Di conseguenza, non fruiscono neppure della possibilità di esercitare l'opzione (a determinate condizioni: l'avere figli a carico o l'acquistare un'abitazione in Italia) per godere dell'agevolazione per un ulteriore quinquennio (facoltà riservata a chi ha acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 e già beneficiava del regime agevolato alla data del 31 dicembre 2019). In particolare, la Legge di bilancio 2021 ha esteso il regime agevolato per ulteriori cinque anni ai contribuenti iscritti all'Aire o cittadini Ue che avevano già trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, Dlgs 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati). Secondo le norme, l'opzione è esercitabile dai soggetti che hanno già trasferito la residenza nel nostro Paese prima del 2020 ed è preclusa a coloro che si sono trasferiti a partire dal 30 aprile 2019. Pertanto, l'estensione del regime per un ulteriore quinquennio risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 e a patto che risultassero beneficiari del trattamento di favore al 31 dicembre 2019. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 non annovera tra i beneficiari della tassazione agevolata i contribuenti non iscritti all'Aire prima del trasferimento in Italia e i cittadini extra-Ue. L'istante, cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione europea, che non era iscritta all'Aire nel periodo precedente al suo arrivo in Italia, avendo acquisito la cittadinanza nel 2018, mentre il trasferimento era avvenuto nel 2017, non può usufruire del prolungamento dell'agevolazione nonostante la figlia a carico. L'assenza della cittadinanza italiana prima del suo trasferimento in Italia e, quindi, la mancata iscrizione all'Aire nel periodo in cui ha portato la sua residenza nel territorio dello Stato, impedisce all'istante di esercitare l'opzione per il prolungamento del regime a favore dei docenti e laureati impatriati, perché non ne possiede i requisiti.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 6 giugno 2022

Bonus investimenti Mezzogiorno e Zes: approvato il nuovo modello

È disponibile il nuovo modello (che modifica quello approvato con Provvedimento 14 aprile 2017 e da ultimo modificato con Provvedimento 6 aprile 2022) per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro-Italia e nelle Zone economiche speciali (Zes). Con riferimento a queste ultime, il modello si adegua all'estensione del credito d'imposta nelle Zone economiche speciali ai beni acquisiti nel 2022 (nuovo riquadro nel quadro B per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022). Il nuovo modello accoglie ora anche il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (Zls), di cui all'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018). Le novità derivano: 1) dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 175, legge 234/2021), che ha ampliato il perimetro geografico di applicazione del bonus investimenti nel Mezzogiorno per l'anno 2022 alle previsioni contenute nella nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021, riformulando il comma 98 dell'articolo 1, legge 208/2015. Nello specifico, il citato comma 175 ha incluso fra i destinatari dell'agevolazione le imprese con strutture produttive nel Molise (con l'effetto che la Carta degli aiuti è stata integrata includendo la Regione Molise fra le aree destinatarie degli aiuti); si ricorda che le zone della Regione Abruzzo rientrano, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c), dell'articolo 107, paragrafo 3 del Tfue; 2) dalla Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 316, lettera c), legge 160/2019), che ha esteso il bonus per investimenti nelle Zone economiche speciali (articolo 5, Dl 81/2017) ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022. Tale ampliamento è divenuto operativo con l'approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il nuovo modello, inoltre, consente ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali stabiliti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, come previsto dal Provvedimento 27 aprile 2022. Si precisa che l'articolo 43-ter, Dl 152/2021 ha previsto che per il 2021 il credito d'imposta Sisma si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework. L'agevolazione per il 2021 è, quindi, subordinata alla pronuncia di compatibilità del regime sugli aiuti di Stato da parte della Commissione europea. La misura agevolativa disciplinata dalla previgente formulazione dell'articolo 18-quater, Dl 8/2017 era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2020 dalla Commissione europea e, pertanto, a partire dal 7 giugno 2022 non sarà più consentito l'utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021. Una volta acquisita l'autorizzazione da parte della Commissione Ue il modello sarà aggiornato per consentirne l'utilizzo con riferimento agli investimenti realizzati nel 2021. Benché il nuovo modello sia disponibile a partire dal 7 giugno 2022, in sostituzione di quello precedente, la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta è consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del Dpcm di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata (come previsto dall'articolo 11, Regolamento Ue 17 giugno 2014, n. 651/2014). L'invio telematico della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta Zls dovrà essere effettuato tramite il software «Creditoinvestimentisud» (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito dell'agenzia. Con lo stesso modello sarà possibile presentare anche le comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai crediti d'imposta richiesti con precedenti versioni.

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 8 giugno 2022

Fondo perduto wedding e hotel: presentazione dell'istanza

L'articolo 1-ter, comma 1, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha previsto lo stanziamento di 60 milioni di euro in favore di alcuni settori economici particolarmente danneggiati dall'emergenza economica da Covid-19: il settore del wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie e il settore dell'Ho.Re.Ca. (hotellerie-restaurant-catering). I beneficiari sono stati individuati dal Decreto Mise 30 dicembre 2021, con il quale sono stati precisati anche i requisiti necessari e la modalità di ripartizione dei fondi. Fruiscono della misura di sostegno le imprese con sede legale o operativa in Italia: a) che risultino iscritte e attive nel Registro delle imprese; b) che non siano in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e non siano state già in difficoltà al 31 dicembre 2019; c) che nel 2020 hanno subìto una riduzione dei ricavi e del risultato d'esercizio non inferiore al 30% rispetto all'anno precedente, nonché una medesima riduzione percentuale tra il risultato economico del 2019 e quello del 2020. Particolari modalità di determinazione di questi requisiti sono previste per le imprese che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2019, le quali confrontano il fatturato e i corrispettivi intercorrenti tra l'attivazione e la fine dell'anno 2019 e il corrispondente periodo del 2020, e per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare, le quali confrontano i ricavi esposti nelle dichiarazioni dei redditi presentate su modello Redditi 2019 e modello Redditi 2020. A ciascuna delle imprese richiedenti spetta il contributo previsto per il solo settore nel quale svolgono la propria attività prevalente e, per il settore del wedding, è previsto l'ulteriore requisito di aver conseguito almeno il 30% dei ricavi dell'anno 2019 relativamente a matrimoni, feste e cerimonie. Causa di esclusione è essere destinatari di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 231/2001) o trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche. L'istanza – che contiene la sezione riservata all'Iban corrispondente al conto corrente sul quale verrà accreditato il contributo per fruire del credito d'imposta e quella che accoglie la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al rispetto e al non superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework – può essere inviata dal 9 al 23 giugno 2022, esclusivamente in modalità telematica. L'invio può essere eseguito direttamente dal soggetto interessato ovvero dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni. Qualora il contributo spettante al beneficiario, esposto al link "Consultazione esito" del portale «Fatture e Corrispettivi», fosse di importo superiore a 150.000 euro, per ottenerne l'erogazione occorrerà presentare la dichiarazione antimafia, redatta sul modello che sarà pubblicato sul sito dell'agenzia e da inviare via pec all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022. Con riferimento al rispetto dei massimali previsti dal Temporay Framework, si ricorda che possono accedere al contributo in questione solamente le imprese che al momento dell'istanza hanno un plafond di aiuti residuo relativo alla sezione 3.1 del Temporary Framework; a tal fine è necessario indicare nell'istanza tale ammontare residuo, determinato come differenza tra il massimale previsto dalla sezione 3.1 per il settore di attività (agricoltura, pesca e acquacoltura e settori diversi) e l'importo complessivo di tutti gli aiuti già ottenuti su tale sezione. Al fine di non superare il massimale di aiuti previsto, il contributo riconosciuto sarà pari al minore tra l'importo determinato in fase di ripartizione dei fondi e l'importo del plafond residuo della sezione 3.1. L'istanza accoglie anche i dati relativi agli eventuali aiuti ricevuti in eccedenza rispetto ai massimali previgenti del Temporary Framework e ai relativi interessi di recupero, che il contribuente – non avendoli già riversati – intende restituire mediante sottrazione dal contributo a fondo perduto che richiede con l'istanza (si rinvia all'adempimento dell'autodichiarazione generale Temporary Framework di cui al Provvedimento agenzia delle Entrate 27 aprile 2022). In questo caso, l'agenzia delle Entrate dispone l'accredito in conto corrente del contributo riconosciuto al netto degli aiuti da restituire e interessi di recupero, che contestualmente vengono considerati riversati.

Immobili/Bonus edilizi

Provvedimento agenzia delle Entrate 10 giugno 2022

Interventi edilizi e cessione dei crediti: disposizioni attuative

Il Provvedimento apporta modifiche al precedente Provvedimento agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 e accoglie le novità – contenute nell'articolo 28, Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), nella versione risultante dalla legge di conversione (legge 25/2022), e nell'articolo 14, Dl 50/2022 (Decreto Aiuti) – concernenti la cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi. Il Decreto Sostegni-ter ha previsto: 1) la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di soggetti vigilati (banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia); 2) che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all'agenzia a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni). Successivamente, il Decreto Aiuti – nel modificare nuovamente l'articolo 121, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) – ha previsto che alle banche vigilate di cui sopra è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti. Si ricorda che i cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione attraverso la piattaforma telematica presso l'agenzia delle Entrate (quella utilizzata per comunicare il trasferimento dei crediti, per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali). Sulla base del nuovo assetto normativo, il Provvedimento in esame cancella dal precedente provvedimento modificato (quello del 3 febbraio 2022) le parole «senza facoltà di successiva cessione». Inoltre, aggiunge che la comunicazione di cessione dev'essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Tali comunicazioni potranno essere annullate o sostituite entro il successivo termine del 5 aprile (termine perentorio). Viene, altresì, precisato che nella piattaforma, opportunamente aggiornata, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022 è necessario comunicare in anticipo la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale (l'utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni). A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la piattaforma cessione crediti. Tali disposizioni non si applicano ai crediti derivanti dalle opzioni comunicate all'agenzia entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022 (Rm 5 maggio 2022, n. 21/E). Il punto 6 del Provvedimento del 3 febbraio viene riscritto, al fine di fornire le seguenti indicazioni: a) i fornitori che hanno applicato gli sconti in fattura possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei richiamati soggetti vigilati, i quali possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti vigilati; b) se la comunicazione di cessione crediti/sconto in fattura è stata inviata all'agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti vigilati; c) alle banche vigilate è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Previdenza complementare/Incentivi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 giugno 2022, n. 323

Incentivo all'esodo versato al fondo di previdenza: tassazione separata

Viene analizzato il trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo in caso di conferimento delle somme ad un fondo di previdenza complementare. Le somme spettanti ai dirigenti, destinatari dell'incentivo all'esodo (esodo anticipato rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia), versate dall'azienda al futuro pensionato al fondo di previdenza complementare non godono del regime di neutralità fiscale spettante al solo Tfr maturato e maturando. Le altre somme, invece, sono assoggettate al regime di tassazione separata. Come noto, le somme versate una tantum connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, compresi gli incentivi all'esodo, sono assoggettate, a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir). L'articolo 19, comma 2, del Tuir prevede, inoltre, che tali erogazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la stessa aliquota applicata al Tfr. Quanto al finanziamento della posizione aperta a nome del dirigente presso il fondo di previdenza, il comma 4 dell'articolo 19 citato stabilisce che non sono considerate anticipazioni del Tfr e, quindi, non sono imponibili, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari del sistema previdenziale pubblico obbligatorio. Infatti, come chiarito dalla prassi in materia (Cm 70/E/2007 e Cm 29/E/2001), il trasferimento al fondo di previdenza complementare del Tfr (sia maturando che maturato) non rappresenta un'anticipazione del trattamento di fine rapporto e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. Il Tfr pregresso concorre alla posizione individuale ed è assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. Pertanto, sulla base dell'interpretazione letterale dell'articolo 19 del Tuir, si deduce che il versamento al fondo pensione in neutralità fiscale opera solo con riguardo al Tfr, e non anche per altre somme: neppure le somme dovute per l'incentivo all'esodo. Queste ultime potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Tuir, e cioè con applicazione dell'aliquota stabilita per il Tfr.

Enti locali/Bilancio

Dm Interno 31 maggio 2022, GU 1° giugno 2022, n. 127

Bilancio previsionale 2022/2024: ulteriore differimento del termine per la deliberazione

È stato dapprima firmato dal ministro dell'Interno, previo ottenimento del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per il differimento al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali (ai sensi degli articoli 151, 162 e 163, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL). Il differimento interviene dopo il Dm 24 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali era stato differito al 31 marzo 2022, e dopo l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, Dl 30 dicembre 2021, n. 228, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali era stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022.

Dogane/Sdoganamento

Circolare agenzia delle Dogane 6 giugno 2022, n. 22/D

Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione

La norma unionale dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni – tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale – siano effettuati mediante procedimenti informatici (articolo 278, Regolamento Ue 952/2013 - Codice Doganale dell'Unione). Sulla base di questo processo di ingegnerizzazione delle operazioni doganali si stabilisce che, a partire dal 9 giugno 2022, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria (nello specifico, per le dichiarazioni afferenti al regime di immissione in libera pratica e per i regimi speciali diversi dal transito), l'agenzia delle Dogane utilizza il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model). In sintesi, entrano in vigore le nuove dichiarazioni telematiche in procedura ordinaria, secondo i tracciati H1-H5 che sostituiscono i vecchi messaggi «IM» e si aggiungono al tracciato H7 già in vigore da luglio 2021 per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro. Non verrà più utilizzato neppure il formulario DAU (che conteneva tutti i dati della dichiarazione doganale), al quale subentrano tre nuovi prospetti, che gli operatori potranno utilizzare per differenti scopi, tutti accomunati dall'indicazione del codice univoco alfanumerico MRN (Master Reference Number), identificativo unico della dichiarazione attribuito in via telematica, leggibile mediante codice a barre e QR-code. I tracciati (messaggi) attualmente in uso sono i seguenti: H1 (Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale), H2 (Dichiarazione di deposito doganale), H3 (Dichiarazione di ammissione temporanea), H4 (Dichiarazione di perfezionamento attivo), H5 (Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali), H6 (Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica) e H7 (Super Reduced Data Set per dichiarazione di immissione in libera pratica di beni di modico valore fino a 150 euro), quest'ultimo già in vigore dal 1° luglio 2021. L'elenco dei messaggi H e dei regimi è contenuto nella nota agenzia delle Dogane 7 giugno 2022, n. 238445. In questo modo cambia «forma» la bolletta doganale di importazione (o meglio, di immissione in libera pratica). Ad esempio, viene stabilito che non è previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione (DAU) né per la stampa della medesima. In ogni caso, al fine di permettere agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle «bollette» di importazione (ora, di fatto, solo un flusso informatico) e, quindi, consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta all'importazione, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, sarà generato dal sistema informatico doganale (AIDA) un «Prospetto di riepilogo ai fini contabili» della dichiarazione doganale (per il modello si veda la determinazione direttoriale 3 giugno 2022, n. 234367/RU), che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote. Oltre a tale prospetto di riepilogo ai fini contabili (disponibile dal 22 giugno 2022 presso il Portale Unico Dogane e Monopoli-PUDM) sono messi a disposizione degli operatori: 1) il «Prospetto sintetico della dichiarazione», disponibile al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale e contenente un riepilogo dei dati salienti (dati soggettivi, dettagli quantitativi e qualitativi dei singoli articoli, di scarico, informazioni sullo svincolo, ecc.); 2) il «Prospetto di svincolo» delle merci – contenente informazioni su mezzo di trasporto (container e targa mezzo), peso, codice e data di svincolo – finalizzato a consentire le attività di riscontro presso la dogana di uscita e a favorire l'uscita delle merci dagli spazi doganali. Detto prospetto riporta, oltre il codice MRN (che prova la conclusione dell'operazione), il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data. La circolare suggerisce di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto lo stesso potrà costituire prova dell'assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti, al fine di assicurare la fluidità del traffico commerciale, anche successivamente all'uscita delle merci dagli spazi doganali. Tra le altre novità segnaliamo: 1) la possibilità, per gli operatori, di depositare una dichiarazione doganale anticipata fino a 30 giorni prima della presentazione delle merci in dogana (nuovo messaggio I2), con attribuzione immediata del MRN; 2) circa la liquidazione e il pagamento dei diritti doganali, cambia il momento dell'annotazione del debito maturato sul conto di dilazione, che non avviene più all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale, ma al momento dello svincolo delle merci; 3) viene prevista una procedura da applicare in caso di mancato funzionamento del sistema informatico doganale, solo a seguito di comunicazione da parte dell'amministrazione doganale. La procedura di presentazione cartacea delle dichiarazioni è limitata alle operazioni indifferibili e/o urgenti e non esclude gli adempimenti dichiarativi a seguito del ripristino dei sistemi informativi.

Riscossione/Codice fiscale

Risoluzione agenzia delle Entrate 7 giugno 2022, n. 25/E

Minori stranieri non regolari: attribuzione del codice fiscale

Vengono fornite indicazioni circa l'attribuzione del codice fiscale (articolo 6, comma 2, Dpr 602/1973) ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nel caso di soggetti ai quali non sia stato già attribuito un codice fiscale. Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell'agenzia delle Entrate dalla struttura ASL – in qualità di soggetto terzo obbligato all'indicazione del codice fiscale di altri soggetti (tipologia richiedente: codice 17) – tenuta all'iscrizione al SSN dei soggetti stranieri. Alla richiesta dev'essere allegata una dichiarazione della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l'iscrizione al SSN. L'agenzia precisa che, una volta generato il codice fiscale, l'ufficio lo inoltra alla ASL richiedente: sarà poi quest'ultima a comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 8 giugno 2022, n. 26/E

Produzione di videogiochi di valore culturale: codice tributo per l'utilizzo del tax credit

Nell'ambito delle misure di sostegno destinate alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva previste dall'articolo 15, legge 220/2016, si prevede un tax credit nella misura tra il 15% e il 40% del costo complessivo di produzione delle opere agevolabili. Per quanto riguarda i videogames, le modalità applicative del beneficio sono state definite con il Dm 12 maggio 2021, il quale ha previsto che le imprese che producono videogiochi dovranno passare l'esame di un'apposita commissione affinché i loro games siano riconosciuti di «valore culturale» e, quindi, con le caratteristiche idonee per accedere al bonus pari al 25% del costo di produzione, fino all'ammontare annuo massimo di un milione di euro. La direzione generale Cinema e Audiovisivo comunica telematicamente all'agenzia delle Entrate, entro il 5 di ogni mese, i dati delle imprese a cui è stato riconosciuto il credito d'imposta con i relativi importi e le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate nello stesso mese. Ogni beneficiario può visualizzare l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate. Al fine di fruire del credito d'imposta è stato istituito il codice tributo 6977, da indicare nel modello F24 per usufruirne soltanto in compensazione.