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Va accatastato anche l’abuso edificato da terzi

Per la Ctr Lazio 3428/11/2021 la proprietà va tassata, non avendo provveduto alla demolizione, né avendo fornito prova contraria

di Antonio Iovine

La Ctr Lazio 3428/11/2021 respinge il ricorso in appello del proprietario di un terreno contro l’accertamento relativo a un immobile costruito abusivamente da un soggetto estraneo alla proprietà. Il contribuente proprietario riteneva illegittimo un avviso di accertamento relativo ad un immobile (magazzino, probabilmente di natura agricola) solo perché costruito abusivamente da un soggetto estraneo alla proprietà.
L’agenzia delle Entrate, ufficio Territorio di Roma, ha accatastato d’ufficio un fabbricato rilevato con strumentazione aerea, attribuendo un classamento e una rendita provvisoria all’unità immobiliare in esame. In sostanza il contribuente, nel ricorso in primo grado, precisava che nei mesi di marzo-aprile 2014 avevano presentato alla Legione Carabinieri Lazio Stazione di Roma, due denunce-querele per la presenza abusiva sui loro terreni di una costruzione in muratura, più un capannone con tetto in lamiera e che pertanto eccepiva la nullità dell’avviso di accertamento perché la costruzione era stata abusivamente realizzata ad opera di terzi.
La Ctp adita, rilevato che per legge gli immobili insistenti su terreni di proprietà sono del proprietario del terreno e che vi è l’obbligo di accatastare i fabbricati rilevati e non dichiarati in catasto, rigettava il ricorso. Nel ricorso in appello il contribuente lamenta un difetto assoluto di motivazione, non tenendo conto la Ctp che l’opera era stata realizzata da terzi; erronea motivazione, essendovi obbligo di accatastamento, per le unità immobiliari idonee a produrre un reddito autonomo, che mancava in tali manufatti abusivi, per i quali era stato dato dal Comune l’ordine di demolizione; omessa motivazione circa la genericità degli elementi rilevati per procedere all’accatastamento.
L’agenzia delle Entrate controdeduce che l’atto di contestazione notificato ai ricorrenti conteneva tutti gli elementi normativi e fattuali necessari e che rientra tra i provvedimenti di attribuzione della rendita catastale presunta ai fabbricati mai dichiarati (cosiddetti “fantasma”); che l’elenco di detti fabbricati era stato pubblicato presso l’albo pretorio comunale, sul sito internet dell’agenzia delle Entrate e presso l’ufficio provinciale dell’agenzia del Territorio di Roma, notiziando la pubblicazione con specifico comunicato e che in mancanza di dichiarazioni della parte nel termine previsto, l’ufficio attribuiva all’unità immobiliare una rendita presunta.
I giudici di secondo grado ritengono l’appello infondato motivando che l’articolo 934 del Codice civile, stabilisce che qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, con ciò che consegue anche quanto agli obblighi tributari. La motivazione del provvedimento impugnato dà conto di tale principio e pertanto deve ritenersi idonea e sufficiente. Non rileva il fatto che il fabbricato sia stato eretto da altri, anche abusivamente. Non avendo provveduto alla demolizione, né avendo fornito prova contraria, rimane manifesta l’intenzione degli appellanti, proprietari del fondo, di tenere l’immobile e di utilizzarlo. L’appello proposto va pertanto respinto.