Controlli e liti

Dazi, scelta della voce doganale in base alla caratteristica del bene

La Corte di giustizia: solo in caso di complementarietà a un altro bene si può applicare la nozione di «parte» e quindi il medesimo dazio del bene principale

Un’impresa nel momento in cui classifica un bene deve tener conto se lo stesso è strumentalmente e funzionalmente collegato ad un altro bene per determinare qual è il debito daziario. In effetti, ci possono essere beni che possono essere classificati, ai fini doganali, in due voci diverse con dazi diversi. La scelta della voce corretta dipende dalla caratteristica del bene ovvero dalla sua indispensabile complementarietà ad un altro bene. Solo in questo ultimo caso si può applicare la nozione di «parte» e quindi il medesimo dazio del bene principale.

Questa è la conclusione a cui giunge la Corte di giustizia dell’Ue, nella causa C-725/21 del 9 marzo 2023, in materia di classificazione doganale di «parti di sedili per autoveicoli» di cui alla voce 94019080 della nomenclatura combinata, statuendo a tal fine che la voce di capitolo 9401 debba essere interpretata nel senso che la nozione di «parti» di un sedile per autoveicoli non comprende le merci che non sono indispensabili affinché tale sedile possa svolgere la propria funzione.

La voce 9401, «Mobili per sedersi», rientrano nella nozione di «Parti» i lavori che, per la loro forma o per altre specifiche caratteristiche, sono riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a un oggetto di queste voci e che non sono compresi più specificamente altrove.

La questione pregiudiziale, con riguardo a «reti per la realizzazione di tasche» e «protezioni di sedili», investe l’interpretazione della VD 9401 sotto la quale poter classificare le merci in esame, in quanto parti di sedili di autoveicoli. In particolare, il giudice del rinvio chiede se la voce debba essere interpretata nel senso che la nozione di «parti» di un sedile di un autoveicolo possa comprendere anche merci che non sono indispensabili affinché tale sedile svolga la sua funzione.

Dalla giurisprudenza della Corte, la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento queste ultime sono indispensabili. Per poter qualificare un articolo come «parte» non basta dimostrare che senza tale articolo il bene non è in grado di rispondere ai bisogni cui è destinato, bensì occorre dimostrare che il funzionamento del bene è condizionato da anzidetta «parte».

In conclusione, nel caso di specie non risulta che le merci siano indispensabili affinché un sedile per autoveicoli possa svolgere la propria funzione. Questo principio è di particolare interesse perché riguarda diversi capitoli della tariffa (quali ad esempio il capitolo 84, 85 e 90 che sono relativi a moltissimi apparecchi e congegni) quindi coinvolge molti operatori in diversi comparti commerciali.

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