Imposte

Tax credit energia e gas a compensazione anticipata

Le Faq delle Entrate chiariscono che non è necessario attendere la fine del trimestre di riferimento. Alla data di utilizzo del credito le spese devono essere già state sostenute

di Luca Gaiani

È possibile la compensazione anticipata per i tanti tax credit sui consumi di energia elettrica e di gas naturale introdotti negli ultimi mesi. Una faq pubblicata sul sito delle Entrate chiarisce che, per i contributi a copertura degli extra costi energetici previsti dai decreti legge 4, 17 e 21 del 2022, la compensazione può essere attuata, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalle diverse norme, anche anteriormente alla fine del trimestre di riferimento. È necessario il possesso delle fatture di acquisto.

L’articolo 15 del Dl 4/2022 ha disposto l’erogazione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, per le imprese ad alto consumo di energia elettrica (Dm 21 dicembre 2017) i cui costi per KWh della componente energetica hanno subito un incremento superiore al 30% nell’ultimo trimestre 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2019. Il tax credit è pari al 20% delle spese sostenute per la suddetta componente acquistata e utilizzata nel primo trimestre 2022. Per questo credito, che, come gli altri di seguito indicati, si utilizza in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo, è stato istituito il codice tributo 6960 (risoluzione 13/2022). Il contributo è stato esteso dall’articolo 4 del Dl 17/2022 ai costi della energia elettrica-componente energia sostenuti dalle medesime imprese nel secondo trimestre 2022. L’articolo 5 del Dl 21/2022 ha portato la misura del tax credit energia elettrica secondo trimestre 2022 dal 20% al 25%.

Un ulteriore credito di imposta è giunto dall’articolo 5 del decreto legge 17/2022 e riguarda le imprese energivore di gas naturale (allegato 1 al Dm 541/2021) che hanno superato taluni limiti di consumi e subito un incremento di prezzi superiore al 30% tra primo trimestre 2019 e primo trimestre 2022. Questo tax credit è pari al 20% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 (misura così elevata dall’articolo 5 del Dl 21/2022).

Per le imprese diverse da quelle energivore di cui sopra (purché con contatori non inferiori a 16,5 Kw), l’articolo 3 del Dl 21/2022 ha introdotto un tax credit sui consumi di energia elettrica in presenza di prezzi per kWh del primo trimestre 2022 superiori di oltre il 30% di quelli del corrispondente periodo del 2019. Il tax credit è pari al 12% dei costi della componente energetica del secondo trimestre 2022. L’articolo 4 del medesimo decreto 21/2022 ha infine stabilito un tax credit del 20% sui costi per consumi di gas naturale del secondo trimestre 2022 per imprese diverse da quelle energivore di gas naturale.

Per tutti questi crediti, è stata chiesta la possibilità di avviare la compensazione senza attendere la fine del trimestre di riferimento (primo o secondo 2022). Con una faq diffusa ieri, l’agenzia delle Entrate ha autorizzato la compensazione anticipata (per alcuni peraltro manca il codice tributo) a condizione che, alla data di utilizzo del credito, le spese su cui è calcolato il tax credit siano già state sostenute secondo il criterio di competenza e che le imprese siano in possesso delle fatture di acquisto.

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