Imposte

Enti del Terzo settore, cambio di qualifica con troppi vincoli

Documento dei commercialisti sulle modifiche del decreto Semplificazioni (Dl 73/2022). Faro su «costi effettivi» ed efficacia del mutamento della qualifica dell'ente da non commerciale a commerciale

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) il documento di ricerca sulle novità introdotte per gli enti del Terzo settore (Ets) dal decreto Semplificazioni fiscali (Dl 73/2022 convertito dalla legge 122/2022). Un contributo con l’ obiettivo di fornire ai professionisti che, dovranno accompagnare le realtà non profit nel percorso di accesso al Registro, una chiave di lettura degli interventi normativi che hanno interessato il Codice del terzo settore (Cts).

Particolare attenzione viene dedicata alle novità inserite all’articolo 79 e più nello specifico alla nozione di «costi effettivi» (comma 2) e all’efficacia del mutamento della qualifica dell’ente da non commerciale a commerciale. Con riferimento al primo aspetto, il Consiglio nazionale valorizza l’intervento normativo introdotto dal Semplificazioni fiscali ribadendo come la possibilità di far riferimento alla più ampia definizione di «costo pieno» consenta agli Ets di includere oltre ai costi diretti anche quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari.

Qualche riflessione tecnica riguarda la modifica introdotta al comma 5-ter dell’articolo 79 che consente, nei primi due periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore delle disposizioni fiscali, che il mutamento di qualifica da Ets non commerciale a commerciale abbia effetto solo dal periodo d’imposta successivo.

Una disposizione, così modificata, che il Consiglio nazionale ritiene «insoddisfacente» in quanto limitata a un breve lasso temporale. Viene, infatti, avanzata la proposta di introdurre un ulteriore correttivo al comma 5-ter che garantisca – anche a regime –che il mutamento della qualifica operi sempre a partire dal periodo di imposta successivo. Una modifica che consentirebbe di non incorrere nelle conseguenze derivanti dall’acquisizione retroattiva di ente commerciale (i.e. ricostruzione contabile, liquidazione Iva e imposte calcolate sulle entrate percepite da inizio esercizio). Sempre con riferimento all’articolo 79, inoltre, correttamente il Consiglio nazionale evidenzia la necessità di fornire chiarimenti sul tipo di valutazione da operare sui costi. A rigore, infatti, in caso di un Ets che esercita due o più attività di interesse generale sarebbe più opportuno prevedere una valutazione in via complessiva e non “analitica” per ogni attività di interesse generale.

Viene, infine, valutata positivamente la modifica all’articolo 88 (de minimis) che consentirebbe agli enti che forniscono servizi economici di interesse generale di fruire di un plafond superiore (500mila euro nell’arco di tre esercizi) rispetto a quello iniziale (200mila).

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