Imposte

Imposta di soggiorno, dichiarazione da inviare entro il 30 giugno

La mancata compilazione di alcuni riquadri comporta il rifiuto del modello. In caso di omessa o infedele dichiarazione la sanzione va dal 100% al 200% dell’importo dovuto

di Federico Gavioli


Il 30 giugno scade il termine per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno 2023, periodo di imposta 2022; come precisato dal comunicato del 2 maggio del Dipartimento del Mef, il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione «Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno»- , sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Va ricordato che il modello deve essere utilizzato :

• dai gestori della struttura ricettiva o , per conto di questi, dal dichiarante diverso dal gestore della struttura (curatore fallimentare, erede, etc);

• dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel loro pagamento sulle locazioni brevi.

La dichiarazione deve essere presentata telematicamente direttamente dai soggetti interessati o tramite intermediari abilitati.

Sono due i riquadri del modello dichiarativo che richiedono particolare attenzione nella compilazione poiché l’omessa indicazione del dato, comporta lo scarto della dichiarazione; si tratta, in particolare dei riquadri :

• Dati della struttura ricettiva;

• Versamenti e annotazioni.

Dati della struttura ricettiva

Questo riquadro identifica la struttura oggetto della dichiarazione e deve essere compilato per ogni singola struttura presente nel Comune, al quale viene trasmessa la dichiarazione e amministrata dal gestore/mediatore presente nella dichiarazione.

Il campo «Progressivo» deve essere sempre compilato; in caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. Il progressivo indica il numero progressivo delle strutture per le quali si sta presentando la dichiarazione, presenti nel medesimo Comune e gestite dallo stesso gestore/mediatore. Nella versione web dell’applicazione la gestione del progressivo è automatica.

Il campo «Denominazione struttura» deve essere sempre compilato; anche in questo caso se il campo non è compilato , la dichiarazione non viene accettata e della mancata accettazione avvisando l’utente.

Il campo «Struttura ricettiva commerciale» deve essere obbligatoriamente barrato secondo l’opzione: SI/NO; in caso contrario, la dichiarazione non viene accettata, anche in questo caso l’utente viene avvisato. Nell’ipotesi in cui l'utente abbia indicato “SI” occorre compilare anche i campi, successivamente indicati:

• Codice Ateco dell’attività della struttura;

• Codice fiscale della struttura;

• Partita Iva della struttura.

Riquadri versamenti e annotazioni

Particolare attenzione meritano i campi versamenti e annotazioni della dichiarazione imposta di soggiorno. Il riquadro versamento va sempre compilato seguendo le informazioni fornite:

• il campo «Estremi del/dei versamento/i» non deve essere obbligatoriamente compilato. Nel campo possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione;

• il campo «Importo annuale (cumulativo) versato al Comune» deve essere, invece, sempre compilato; in caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l'utente.

L’importo deve essere cumulativo relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione.

Il riquadro «Annotazioni generali» la cui compilazione è facoltativa , può essere utilizzato per inserire informazioni riferibili non necessariamente a un trimestre in particolare, ma comunque legate al rapporto d’imposta e di dichiarazione.

Le sanzioni applicabili

L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria con il pagamento di una somma dal 100% al 200% dell’importo dovuto, nonché le sanzioni del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento (articolo 13, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471). È consentito il ricorso al ravvedimento operoso regolato dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

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