Controlli e liti

Pale eoliche, le torri non concorrono alle rendita catastale

di Guido Martinelli

Impianti eolici: le torri degli aerogeneratori sono impianti e non costruzioni e, pertanto, non concorrono alla rendita catastale. Così ha stabilito la sentenza 7315/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania.

I giudici, confermando la sentenza di primo grado, hanno avvalorato l’interpretazione (sposata da gran parte degli operatori) secondo cui devono essere esclusi dal computo della rendita catastale degli aerogeneratori, anche le torri di sostegno. La vicenda trae origine dall’impugnativa proposta da una società operante nel settore dell’energia eolica avverso distinti avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia aveva rettificato il valore della rendita catastale rideterminata dal contribuente ai sensi dell’articolo 1 comma 21 e 22 della legge n. 208/2015 (cosiddetta norma «imbullonati»).

Il contribuente aveva proceduto alla rideterminazione delle rendite catastali del parco eolico, tenendo conto delle sole componenti immobiliari (suolo e costruzioni/fondazioni) e non, come contestato, anche della torre dell’aerogeneratore. Avverso gli atti di rettifica catastale veniva proposto ricorso alla Ctp che, annullando gli avvisi di accertamento, riteneva la torre da escludere dalla rendita catastale in quanto elemento funzionale allo specifico processo produttivo.

Secondo la Ctr, per valutare quali elementi debbano essere inclusi, è necessario determinare se la torre di sostegno di un aerogeneratore rientri tra gli elementi di stima o se debba essere esclusa, in quanto componente di natura impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo. La Commissione, risolvendo la questione, ha confermato che la torre non può che essere esclusa dalla base di calcolo della rendita, vista la portata della disposizione in esame che prevede che «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»; la sua amovibilità, in quanto imbullonata sul basamento cementizio, e la sua assoluta «unicità» con l’aerogeneratore la rende un impianto funzionale allo specifico processo produttivo.

La torre, infatti, così come confermato da tutta la letteratura tecnica, non ha alcun significato ingegneristico in assenza dell’aerogeneratore che sostiene né, tantomeno, quest’ultimo ha la possibilità di funzionare in assenza della torre che, inoltre, non è suscettibile di produrre, anche potenzialmente, un reddito e quindi una rendita. Il Collegio, nella sentenza in commento, dichiara allora gli avvisi di accertamento in esame privi di idonea motivazione. Infatti, qualora la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, affinché gli stessi siano idoneamente ed adeguatamente motivati, non possono limitarsi ad una semplice comunicazione della modifica della rendita catastale ma, al contrario, devono evidenziare e specificare le differenze riscontrate e le ragioni dello scostamento.

Viene confermata la tesi di gran parte degli operatori del settore eolico secondo cui, post normativa «imbullonati», è corretta l’esclusione della torre ai fini della determinazione delle rendite catastali.

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