Imposte

Bonus energia, il credito esaurito non si comunica alle Entrate

Il provvedimento dell’Agenzia: Invio entro il 16 marzo per non perdere gli importi ancora residui

di Luca Gaiani

Crediti di imposta energetici del terzo e quarto trimestre 2022 da comunicare all’agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, ma solo se residuano importi da compensare. Con il provvedimento 44905 /2023, le Entrate hanno approvato il modello della comunicazione che devono effettuare i beneficiari dei crediti energetici del secondo semestre 2022 pena la perdita del diritto di compensare l’importo residuo.

Con lo stesso modello dovranno essere indicati i tax credit per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativi al quarto trimestre dello scorso anno. Nessuna comunicazione se il credito è stato ceduto a terzi.

Il Dl 176/2022 e il Dl 144/2022 hanno introdotto un obbligo di comunicazione dei crediti di imposta maturati dalle imprese nel terzo e quarto trimestre del 2022 a fronte dell’acquisto di fonti energetiche da parte di imprese energivore e non energivore e di imprese gasivore e non gasivore. La comunicazione va trasmessa in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il prossimo 16 marzo utilizzando la modulistica approvata con il provvedimento diffuso ieri. La mancata comunicazione, come indicato dalle norme sopra richiamate, comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo.

L’Agenzia ha chiarito in primo luogo che la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato mediante compensazione nel modello F24. Si precisa inoltre che, in considerazione della scadenza fissata dalla legge (16 marzo), il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito a decorrere dal 17 marzo 2023. Da ciò si evince che l’integrale utilizzo del credito che fa venir meno l’obbligo di comunicazione va verificato al momento della scadenza del termine. Chi, dunque, prima del 16 marzo avrà esaurito i bonus energetici del 2022 non dovrà trasmettere il modello.

Il provvedimento stabilisce poi che nessuna comunicazione dovrà effettuarsi se il credito ha formato oggetto di cessione, posto che la cessione stessa deve riguardare l’intero importo del bonus. Evidentemente, questa affermazione è riferita al singolo codice tributo del credito; chi dunque avesse ceduto, ad esempio, il credito del terzo trimestre e quello di ottobre-novembre, ma non quello di dicembre 2022, dovrà comunicare (se non già interamente compensato) il credito maturato per quest’ultimo mese dello scorso anno.

Qualora dal 17 marzo si proceda a compensare un importo di tax credit superiore a quello comunicato, il modello F24 verrà scartato.

Il modello pubblicato dalle Entrate richiede di esporre, distintamente per singolo codice tributo, l’importo del costo su cui è stato calcolato il credito (mediante la percentuale prevista dai diversi provvedimenti normativi) e quello del credito spettante.

La comunicazione telematica deve essere effettuata, nello stesso termine del 16 marzo 2023 ed utilizzando il medesimo modello approvato ieri, anche per i crediti di imposta a favore delle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (articolo 2 del Dl 144/2022).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©