Adempimenti

Correzione degli errori contabili con modifica a due vie dell’Irap

di Paolo Meneghetti

La correzione di errori contabili ha ricadute sulla determinazione della base Irap, considerando che, eliminata l’area straordinaria del conto economico, rientrano nell’imponibile del tributo regionale molti componenti di carattere non ordinario.

In base all’Oic 29, par. 48, l’errore contabile va corretto nell’esercizio in cui ci si accorge del medesimo, tramite una riduzione/incremento della voce di patrimonio netto “Utili portati a nuovo” o altra voce, purché sempre di patrimonio netto. La variazione di patrimonio netto avviene all’inizio dello stesso esercizio in cui ci si accorge dell’errore. Solo se l’errore è considerato irrilevante è possibile imputare il componente nel conto economico. Pensiamo all’ ipotesiriportata nella grafica a fianco:è evidente che nel 2015 è stata corrisposta Irap non considerando un costo che sarebbe stato deducibile e che ora, non transitando la correzione a conto economico, non emerge nemmeno nel 2017. Sul punto, ancorché sul tema dell’Ace, la relazione illustrativa al Dm 3 agosto 2017 afferma che i riflessi fiscali della correzione degli errori contabili si manifestano solo nell’ambito della dichiarazione rettificativa. Pertanto nessun effetto sull’imponibile Irap relativo al 2017 si dovrebbe avere nel caso di correzione di errori contabili che dovevano incidere sulla base imponibile.

L’aspetto compilativo per il modello Irap 2018 attiene all’apposita sezione XVII, colonna 4, in cui inserire il credito Irap con possibile ed immediato utilizzo in compensazione di debiti fiscali subito dopo l’invio della dichiarazione rettificativa. Si ritiene che la collocazione contabile del credito Irap possa avvenire nel conto economico del 2017, voce E20 con segno negativo ( provento), componente da non considerare nella base imponibile Irap , data la collocazione alla voce E 20, e non rilevante ai fini Ires.

Caso diverso è la correzione dell’errore contabile considerato “non rilevante” e come tale imputato nel conto economico dell’esercizio in cui si corregge l’errore stesso. Pensiamo all’omessa rilevazione di un onere vario di gestione per 300 euro maturato nel 2015. La correzione viene eseguita rilevando una sopravvenienza passiva da collocare in voce B14 dell’esercizio 2017, voce teoricamente rilevante nella determinazione della base imponibile Irap. L’avverbio “ teoricamente” è d’obbligo poiché l’agenzia delle Entrate (circolare 31/2013) con riferimento ai soggetti Ias, aveva affermato che non si poteva invocare il principio di derivazione rafforzata per pretendere la rilevanza del componente imputato a conto economico per correzione di errore contabile, poiché ciò avrebbe sancito una violazione del concetto di competenza fiscale. La posizione è stata criticata in dottrina (documento Cndcec «La fiscalità delle imprese Oic adopter», 24 aprile 2018) ma se si decide di attuarla occorre sterilizzare l’impatto sulla base imponibile 2017 del componente iscritto a conto economico, e procedere con la dichiarazione integrativa così come nel caso dell’errore rilevante.

Tutto ciò va distinto, ovviamente dall’insorgenza di una sopravvenienza attiva o passiva per modifica di una posta relativa ad esercizi precedenti , allocata a conto economico nell’area A o B e sicuramente rilevante nella base Irap 2017, sia in ragione della collocazione a conto economico, sia per il principio di correlazione che caratterizza l’imposta regionale.

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