Enti non commerciali, le variazioni 2016 si comunicano entro oggi con il modello Eas
Entro oggi venerdì 31 marzo gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate il modello Eas per comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2016 rispetto ai dati precedentemente comunicati. Attenzione, quindi: l’adempimento è dovuto solo se nel corso dell’anno precedente è cambiato qualcosa.
Se non ci sono state variazioni l’invio del modulo non si deve fare. La comunicazione non deve essere effettuata anche se la variazione è dovuta a una modifica del legale rappresentante o, più in generale dei dati relativi all’ente (variazione di indirizzo, di denominazione eccetera) che sono giù stati in precedenza comunicati all’agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 per in soggetti non titolari di partita Iva ovvero con il modello AA7/10 per i titolari di partita Iva. Questa circostanza è stata precisata con la risoluzione 125/E/2010.
Si ricorda, inoltre, che per determinate categorie di soggetti è previsto l’invio del modello in forma “semplificata”, cioè limitandosi a compilare, oltre alla sezione dedicata ai dati dell’ente e del suo rappresentante legale, le informazioni contenute nei punti 3, 4, 5, 6, 25, 26, 20 (solo per le società e associazioni sportive dilettantistiche). L’eventuale modifica dell’informazione contenuta nel punto 20 non comporta l’obbligo di trasmettere nuovamente il modello. Per il resto, le informazioni contenute nei punti 3, 4, 5 e 6 riguardano aspetti “strutturali” del soggetto, in quanto sono relative al fatto che l’ente abbia o meno personalità giuridica, che abbia o meno articolazioni territoriali o funzionali o che a sua volta sia o meno un’articolazione territoriale o funzionale di un altro ente e che sia o meno affiliato a federazioni o gruppi. Anche le informazioni contenute nei punti 25 e 26 (settore di intervento e tipologie di attività svolte) sono strettamente collegate alla essenza stessa del soggetto. Nella sostanza, quindi, è molto difficile che queste informazioni si modifichino nel corso del tempo: è quindi più che mai verosimile che chi compila il modello in forma semplificata non sia, di fatto, mai tenuto a rinnovarne la trasmissione telematica.
Il modello Eas è stato istituito dall’articolo 30 del Dl 185/2008 e dal relativo provvedimento di attuazione del 2 settembre 2009 e successive modifiche e integrazioni per consentire agli enti associativi di comunicare all’agenzia delle Entrate determinate informazioni, dettagliatamente previste nel modello e poter, in questo modo, usufruire delle agevolazioni fiscali indicate dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del Dpr 633/1972.
Il modello deve essere inviato all’agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Nella risposta fornita dal Mef a un’interrogazione parlamentare del 29 settembre 2016 è stato precisato che il termine fissato per la presentazione del modello Eas non ha carattere perentorio. La presentazione oltre i termini fissati esclude l’applicazione del regime di favore riservato agli enti di tipo associativo per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso.