Controlli e liti

La dichiarazione resa nella voluntary disclosure non diventa presunzione

Per la Ctp Savona 168/1/2022 è a mmesso l’utilizzo come base per altri avvisi solo se ci sono elementi diversi

Le dichiarazioni rese nell’ambito del procedimento di collaborazione volontaria, pur avendo valore confessorio, non assurgono a presunzione idonea a giustificare un accertamento, se la pretesa non è adeguatamente provata. È quanto affermato dalla Ctp di Savona con la sentenza 168/1/2022 (presidente Zerilli, relatore Lomazzo).

La vicenda riguarda un avviso nei confronti di un imprenditore edile per presunta omessa fatturazione di ricavi. L’accertamento è fondato sulle dichiarazioni rese da un’altra contribuente nell’ambito del procedimento di sanatoria dei capitali detenuti all’estero. In particolare, al fine di giustificare gli avvenuti prelievi dalle disponibilità estere oggetto di disclosure, la contribuente in sede di voluntary aveva dichiarato che le somme erano servite a pagare, in assenza di fatturazione, le prestazioni per lavori edili rese dal soggetto accertato.

Nonostante l’imprenditore contesti la veridicità delle dichiarazioni, l’ufficio emette ugualmente l’avviso, fondato sulla considerazione che, in base alla normativa, le dichiarazioni rilasciate nell’ambito della procedura hanno natura confessoria e, se mendaci, sono punibili come reato. L’ufficio richiama i principi affermati dalla Cassazione (27314/2014) secondo cui le confessioni hanno valore di prova presuntiva (articolo 2729, Codice civile) e sono come tali di per sé idonee a giustificare una rettifica fiscale.

Il contribuente impugna l’avviso di accertamento e, a riprova della propria estraneità rispetto alle accuse della contribuente, avvia un procedimento penale nei confronti della stessa per false dichiarazioni.

La Ctp, nonostante l’intervenuta archiviazione del procedimento penale, accoglie il ricorso del contribuente, ritenendo inidoneo il materiale probatorio raccolto dall’ufficio per considerare sufficientemente provato l’occultamento di maggiori ricavi. Pur confermando che le dichiarazioni rese nell’ambito della voluntary hanno valore confessorio, i giudici affermano che le dichiarazioni rilasciate nel caso specifico non assurgono a presunzione e pertanto non sono di per sé idonee a sostenere la pretesa. Anche perché, secondo la pronuncia di Cassazione richiamata dall’ufficio, tale presunzione richiede il «concorso di particolari circostanze», non ravvisabile nella mera dichiarazione di parte.

Valutato il quadro probatorio d’insieme, inclusa una perizia di parte volta a dimostrare l’incoerenza delle dichiarazioni della contribuente per evidente sproporzione tra i lavori indicati e gli importi asseritamente corrisposti, i giudici concludono che la pretesa impositiva è da ritenersi non adeguatamente provata. Su queste basi la Ctp accoglie il ricorso e annulla l’avviso.

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