Diritto

Crisi d’impresa, l’organo di controllo può sollecitare la composizione negoziata

Il documento della Fondazione commercialisti sul decreto legge 118/2021 dopo la conversione

di Niccolò Abriani e Nicola Cavalluzzo

L’ingresso nel diritto della crisi d’impresa di un nuovo istituto gestito da un esperto indipendente e ruolo e responsabilità dell’organo di controllo, sono oggetto di approfondimento nel documento di ricerca sul Dl 118/2021 post conversione in legge divulgato il 4 novembre dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. Il nuovo istituto, denominato «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa», pur caratterizzato da un iter strutturato, risulta più agile di quello previsto nel codice della crisi innanzi all’Ocri. È un percorso di negoziazione di tipo volontario e stragiudiziale finalizzato alla ristrutturazione dell’impresa caratterizzato dalla presenza di una figura, l’esperto, che affianca l’imprenditore nel tentare il risanamento di realtà che pur trovandosi in una condizione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale, hanno le potenzialità per superarlo.

L’esperto facilita l’individuazione delle soluzioni maggiormente idonee per superare le “difficoltà” e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. La sua attività è declinata nella sezione III del decreto dirigenziale 28 settembre scorso unitamente al contenuto della piattaforma telematica, del piano di risanamento e del percorso formativo obbligatorio.

Nell’elenco degli esperti, tenuto dalle Camere di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, saranno presenti soggetti dotati di una specifica professionalità nel campo della ristrutturazione aziendale quali gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o a quello degli avvocati, a condizione di poter documentare precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione e crisi d’impresa. Elenco aperto anche agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro sempre da almeno 5 anni, che provino di avere con successo preso parte, in almeno tre casi, a procedure di ristrutturazione. A tali categorie professionali si affiancano coloro che siano in grado di documentare di avere svolto attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione conclusesi positivamente.

Il documento si sofferma anche sul ruolo dell’organo di controllo nella composizione negoziata, ricordando l’ennesima proroga del termine per la prima nomina nelle Srl inizialmente fissato al 16 dicembre 2019. La procedura, infatti, si avvia su impulso dell’imprenditore ma, nelle società di capitali, potrebbe avere impulso dall’organo di controllo che segnala all’amministratore l’esistenza dei presupposti (anche alla luce degli indici individuati negli schemi di verbali del collegio riportati sul sito del Cndcec) per la presentazione della istanza. Tale «segnalazione non rappresenta una novità… (potendosi) ascrivere nell’ambito dei tradizionali compiti dell’organo di controllo». La norma fa riferimento al solo organo di controllo e non anche al revisore esterno; sarebbe opportuno rivedere la possibilità accordata anche alle Srl di maggiori dimensioni di nominare solo il revisore. La segnalazione si esaurisce nella sfera interna della società e alla stessa deve seguire un attento monitoraggio sulle iniziative assunte dagli amministratori e sull’andamento delle trattative. Tali attività, e ancor prima la tempestività della segnalazione, costituiranno elementi rilevanti che il giudice dovrà necessariamente considerare nel valutare la responsabilità ex articolo 2407 del Codice civile.

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