I temi di NT+Modulo 24

La notifica della sentenza al Fisco non può essere personale: ecco perché incide sui termini

Il «funzionario - difensore» non rappresenta l’ente impositore ma lo assiste solo nelle incombenze processuali

di Francesco Pistolesi

La Cassazione, con l’ordinanza 14234/2021, ha ritenuto tempestiva l’impugnazione dell’agenzia delle Entrate nel termine semestrale, sebbene il contribuente avesse notificato la sentenza all’ufficio.

Per giustificare tale affermazione, è richiamato il principio di diritto - espresso dalla sentenza 20866/2020 delle Sezioni Unite - per cui la notificazione della sentenza deve recare l’indicazione onomastica del difensore della parte, quale destinatario dell’atto, con la conseguenza che, in difetto, non decorre il termine breve di impugnazione di 60 giorni. Pertanto, essendo avvenuta «impersonalmente», la notificazione è stata ritenuta inidonea a innescare tale termine breve.

Questa conclusione non è condivisibile. Ciò ancorché il principio di diritto sopra enunciato sia corretto. Esso, infatti, asseconda e rispetta il diritto di difesa, rafforzandone l’effettività, ed è coerente con il principio della «strumentalità delle forme allo scopo», secondo cui le varie ipotesi di inammissibilità vanno circoscritte ai casi in cui il rigore di tale invalidità risulti giustificato.

Sennonché, questo meritorio intendimento ha trovato un’errata attuazione.

Non risultando che l’ufficio fosse assistito dall’Avvocatura dello Stato, come consentito dall’articolo 12, comma 8, Dlgs 546/1992, la sua difesa non poteva che essere stata assunta da un funzionario interno, come quasi sempre accade nella prassi, non imponendo l’articolo 12, comma 1, la nomina di un difensore.

Sicché la notificazione della sentenza doveva avvenire nei riguardi dell’ufficio e nel rispetto dell’articolo 17, comma 1, Dlgs 546, ossia nella sede dichiarata alla costituzione in giudizio, senza menzionare il difensore perché - legittimamente - non presente.

In sostanza, non operano gli articoli 170 e 285 del Codice di procedura civile: non essendoci un «procuratore costituito», la notificazione si effettua nei confronti della parte.

Ciò nonostante, per la Cassazione, sarebbe occorsa l’«indicazione onomastica del funzionario - difensore» affinché la notificazione avviasse il decorso del termine breve.

Così, si è traslato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, senza rendersi conto che il «funzionario - difensore» non è equiparabile al procuratore del contribuente.

Infatti, il «funzionario - difensore» non riceve una procura alle liti, essendo solo legittimato - per la propria qualifica, com’è per il direttore dell’ufficio, o per la delega ricevuta da quest’ultimo - alla sottoscrizione degli atti e allo svolgimento delle attività processuali.

La carenza di una procura alle liti è dimostrata dal fatto che gli eventi interruttivi, di cui all’articolo 40, comma 1, lettera b), Dlgs 546, non rilevano per il «funzionario - difensore»: per capirsi, il suo decesso non interromperebbe il processo.

Del pari, il «funzionario - difensore» non può eleggere il proprio domicilio presso una sede diversa da quella dell’organo che assiste e il suo eventuale trasferimento o pensionamento è irrilevante. Quindi, costui non può essere «personalmente» destinatario delle notificazioni, non rappresentando l’ufficio ma solo assistendolo nelle incombenze processuali.

Allora, la traslazione operata dall’ordinanza n. 14234 si dimostra errata poiché difetta l’esigenza garantista avvertita dalle Sezioni Unite.

Siamo in presenza di un ufficio assistito da un proprio funzionario, privo della qualifica di procuratore alle liti e, perciò, impossibilitato a ricevere «personalmente» gli atti processuali.

Siamo di fronte a un organo ritenuto ex lege capace di essere parte del processo, di stare direttamente in giudizio e di non necessitare di un difensore abilitato in base all’articolo 12.

Non occorre assicurare il rispetto del diritto di difesa di una pubblica amministrazione tenuta ad avvalersi, come nel processo civile e nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, di un procuratore alle liti.

Oltretutto, la specificazione del «funzionario - difensore» potrebbe risultare inutile, se non controproducente, per l’ufficio. Si pensi ai casi in cui questi sia andato in pensione o sia stato trasferito o assegnato a una diversa mansione.

In sintesi, la “specialità” del giudizio tributario in tema di disciplina delle parti, assistenza tecnica e notificazioni impedisce di accogliere la conclusione raggiunta dall’ordinanza. Fra l’altro, essa è foriera di altri incondivisibili approdi poiché potrebbe sorgere il dubbio che pure le notificazioni delle impugnazioni e degli altri atti processuali debbano avvenire «personalmente».

Con il rischio di serie difficoltà operative per i contribuenti, considerando anche che le sentenze non menzionano i funzionari che assistono gli uffici e che costoro possono avvicendarsi nel corso del processo.

Ciò in palese e paradossale contraddizione con la (seppur fraintesa, per le ragioni esposte) logica garantista che ha suscitato l’impostazione criticata.

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