Chi decade dalla rateazione delle imposte deve attendere la cartella per dilazionare i pagamenti
Nel momento in cui sarà notificata la cartella di pagamento, si potrà chiedere ad agenzia delle Entrate-Riscossione la dilazione dei ruoli
L’effetto degli inadempimenti relativi ai versamenti rateali è contenuto nell’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, secondo cui il mancato pagamento della prima rata nel termine stabilito o di una rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella successiva causa la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Dalla descrizione dei fatti esposta nel quesito, sembrerebbe che il contribuente, dopo aver pagato nei termini la prima rata, non è riuscito ad onorare la rata che scadeva a novembre 2021 e non ha effettuato il pagamento della predetta rata nemmeno con ravvedimento operoso entro il termine per il pagamento della rata successiva in scadenza, presumibilmente, entro il 28 febbraio 2022.
Pertanto, nel caso di specie, il contribuente è decaduto per legge dalla dilazione, con la conseguenza che l’agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo le imposte ancora dovute, gli interessi e le sanzioni parametrate al residuo ancora dovuto e l'agenzia delle Entrate Riscossione notificherà poi la cartella di pagamento. Rimane comunque possibile, nel momento in cui sarà notificata la cartella di pagamento, chiedere all’agenzia delle Entrate-Riscossione la dilazione dei ruoli, a norma dell’articolo 19 del Dpr 602/1973, che, sino a 60.000 euro di debito, viene concessa in automatico.
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