Imposte

Bonus Covid per lo spettacolo sempre esenti da tassazione

Anche se provenienti da Fondi speciali come il Fus l’interpello 411 li colloca sempre fuori dall’imponibile

di Federico Gavioli

Non assume rilevanza la circostanza che il contributo legato all’emergenza Covid-19 sia erogato con un fondo speciale perché la normativa di riferimento, che ne esenta la tassazione, fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 411 del 16 giugno 2021.

L’istanza alle Entrate

Alla base dell’intervento dei tecnici delle Entrate c’è una istanza del Teatro Stabile che ha ricevuto dal Mibac un contributo straordinario, con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4 per cento. Il dubbio del Teatro, sull’operato del Ministero che ha applicato la tassazione, è relativo al fatto che si tratta di contributi legati alla normativa sull’emergenza Covid-19, ma provenienti da un Fondo speciale ; più in particolare con un apposito decreto del Mibac è stato assegnato al Teatro Stabile un contributo eccezionale per compensare le mancate entrate da biglietteria subite nel 2020 a causa delle misure governative di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid, che hanno vietato lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali per quasi tutto l’anno. Il Teatro istante ritiene, che ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto Ristori, il contributo erogato non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché ai fini Irap ; di conseguenza su tale contributo, non deve essere applicata la ritenuta d’acconto.

La risposta dell’Agenzia

L’agenzia delle Entrate dopo aver ricostruito la normativa di riferimento legata all’emergenza Covid-19, finalizzata con misure agevolative anche a sostenere il mondo dello spettacolo particolarmente colpito dal lockdown, evidenzia che l’articolo 10-bis, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, (“decreto Ristori”), ha riconosciuto ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. Per le Entrate non rileva ai fini dell’esenzione fiscale, la circostanza che il contributo sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione e del Fondo unico dello spettacolo; non assume importanza la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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