Adempimenti

Nodo tempistiche per la sanatoria Cig

Scaduta la proroga possono emergere situazioni paradossali

Il differimento dei termini decadenziali - riferito alla presentazione delle domande di Cig e alla trasmissione dei modelli SR41 e SR43 semplificati – previsto dalla legge di conversione del Dl 41/21 (Legge 69/21) (si veda il Sole 24 Ore del 17 giugno), così come congegnato potrebbe aver generato situazioni particolari.

In fase di conversione del Dl 41/21 il legislatore ha consentito ai datori di lavoro ritardatari di rientrare nei termini per la trasmissione delle domande di Cigo, Cigd e Aso (Fis e Fondi di solidarietà) e per l’inoltro dei modelli SR41/SR43. Il differimento a ieri, 30 giugno 2021, tuttavia, si riferiva solo ai periodi i cui termini ordinari risultavano scaduti nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 marzo. Vi rientravano, dunque, le domande riguardanti eventi di sospensione/riduzione iniziati nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 e le trasmissioni dei modelli SR41/SR43 agganciati a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, ovvero quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. Tale dinamica può rivelarsi distonica.

Si pensi a un’azienda che ha posto in cassa i lavoratori a dicembre 2020 e che ha regolarmente presentato domanda entro il 31 gennaio 2021. L’Inps ha trasmesso la relativa autorizzazione il 10 marzo 2021. Il datore, che ha scelto il pagamento diretto a carico dell’Istituto, avrebbe dovuto presentare il modello SR41 entro il 9 aprile (30° giorno successivo a quello di notifica del provvedimento). In realtà, l’azienda ha trasmesso i dati per il pagamento il 17 maggio.

Il termine del 9 aprile costituisce la scadenza ordinaria dell’obbligazione fissata dalle norme in materia di Cig Covid ed è a quest’ultima che ci si deve riferire per capire se la situazione rientra o meno nella sanatoria. Visto che possono beneficiare del differimento solo gli adempimenti la cui scadenza cade nel periodo che va dal primo dell’anno e sino al 31 marzo 2021, l’impresa non può avvalersi dell’opportunità ed essendo incorsa nella decadenza dovrà provvedere al pagamento degli oneri diretti e indiretti.

La particolarità della situazione descritta risiede nella circostanza per cui, se l’azienda non avesse presentato domanda di cassa, avrebbe avuto la possibilità di inoltrare l’istanza entro il 30 giugno, riaprendo così la finestra anche per la successiva trasmissione di relativi modelli SR41.

Invece la domanda relativa a dicembre 2020, inoltrata nei termini, non poteva essere ripresentata entro il 30 giugno 2021. Allo stesso modo la trasmissione del modello SR41 non appariva sanabile in quanto la relativa, naturale scadenza si collocava oltre il periodo sopra indicato, al cui interno operava la prevista regolarizzazione. Va da sé, dunque, che una situazione come quella rappresentata potrebbe essere sanata solo da un eventuale nuovo differimento dei termini che interessi periodi successivi rispetto a quelli indicati dalla legge di conversione del decreto Sostegni.

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