Imposte

La riforma Ue sulle aliquote Iva elimina le deroghe «spot»

L’aliquota può essere ridotta fino al 5% per favorire la transizione ecologica. In casi di eccezionale emergenza ammessa anche l’esenzione dall’imposta

La riforma unionale delle aliquote Iva diventa effettiva. Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguare le proprie aliquote, in particolare quelle ridotte, ai nuovi parametri introdotti sul piano europeo. La riforma valorizza il settore del digitale e delle fonti energetiche rinnovabili ed individua una tassazione Iva specifica da poter adottare nelle situazioni eccezionali e di emergenza.

Nel percorso verso la tassazione nello Stato membro di destinazione si inserisce la Direttiva (UE) 2022/542 del 5 aprile diretta a garantire una maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione delle aliquote Iva pur ponendo alcuni paletti. L’obiettivo del legislatore europeo è in effetti quello di garantire a tutti i Paesi Ue le stesse possibilità di applicare le aliquote ridotte, obiettivo che viene realizzato in via definitiva consentendo a tutti gli Stati di applicare a determinati beni e servizi (quelli dell’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE) un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%, un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’Iva a monte.

Entrando più nel dettaglio dell’articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE, gli ordinamenti nazionali possono:

O applicare aliquote ridotte non inferiori al 5% a cessioni o prestazioni di servizi contemplate da un massimo di 24 punti dell’allegato III;

O applicare un’aliquota inferiore al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’Iva a monte, ma solo a cessioni di beni/servizi previsti da un massimo di sette punti dell’allegato III, scelti tra le cessioni di beni o prestazioni di servizi diretti a soddisfare esigenze di base (ad esempio, cessioni di prodotti alimentari, medicinali, trasporto di persone, eccetera).

Definite le regole generali sul tema, il Consiglio prende atto che, allo stato attuale, esistono varie deroghe che consentono a determinati Stati membri di applicare aliquote inferiori giustificate da motivi geografici, sociali e così via. Al fine di garantire la parità di trattamento, è aperta la possibilità a tutti gli Stati membri di applicare aliquote inferiori agli stessi beni e servizi a cui sono applicabili aliquote inferiori in altri Stati membri e alle stesse condizioni. Questa ed altre disposizioni costituiscono una sorta di “regime temporaneo” di deroga alle regole dell’articolo 98, destinato ad avere vita al massimo fino al 1° gennaio 2032 e, se anteriore, al momento dell’adozione del regime definitivo (si veda l’altro commento in pagina).

La Direttiva intende dare il proprio contributo alla cosiddetta transizione ecologica, incentivando dal punto di vista della tassazione Iva le fonti di energia pulita e penalizzando le altre. A tal fine, in linea con gli impegni ambientali assunti dall’Unione in materia di decarbonizzazione e con il Green Deal, è prevista l’inclusione dei pannelli solari nell’elenco dei beni dell’allegato III e una graduale eliminazione del trattamento di favore per i beni più inquinanti, ritornando gradualmente alla tassazione piena (si veda la scheda in pagina).

Sul piano della digitalizzazione, la novità prevista dalla Direttiva in commento è quella di fissare la territorialità dell’Iva per gli eventi ed altre attività trasmesse in diretta streaming nel luogo in cui il destinatario è stabilito, potendosi poi applicare ad essi lo stesso trattamento riservato agli eventi/attività che si svolgono in presenza, compresa l’applicazione di un’aliquota ridotta laddove prevista.

Un ultimo elemento rilevante è l’introduzione di un regime Iva “agevolato” da adottare in situazioni di eccezionale emergenza. La pandemia di Covid-19 ha evidenziato la carenza nel quadro giuridico europeo di norme che consentissero agli Stati membri di adottare delle misure straordinarie in tempi rapidi. Così il legislatore europeo ha previsto, per il futuro, che gli Stati membri, autorizzati dalla Commissione ad applicare un’esenzione dall’Iva ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi, hanno la possibilità di applicare, alle stesse condizioni, un’esenzione con diritto a detrazione per quanto riguarda gli acquisti intraUe e le operazioni interne. Il regime Iva di favore è destinato a decadere nel momento in cui le condizioni non sono più soddisfatte ovvero quando viene meno lo stato di emergenza.

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